Appello amministrativo, necessaria la specifica censura alla sentenza (C.G.A.R.S. n. 118 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto al giudice amministrativo deve contenere specifiche censure avverso i capi della sentenza gravata: la mera riproposizione delle doglianze articolate in primo grado, senza critica alla motivazione del Tribunale, determina l’inammissibilità del gravame. L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, né la partecipazione del privato potrebbe condurre a esito diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Grava sul privato, per il principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto; la valutazione di organicità degli interventi impedisce di enucleare singole opere per sottrarle all’ordine demolitorio. L’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura meramente ricognitiva.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione n. 12/2009 e i successivi provvedimenti di acquisizione, relativi a un complesso di opere abusive: sistemazione del terreno con piazzole e percorsi, una piscina, due fabbricati-deposito e un immobile adibito a civile abitazione.

Il Tribunale respingeva il ricorso principale, dichiarava inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti e accoglieva parzialmente il secondo, limitatamente all’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime delle opere. Gli appellanti riproponevano le censure di primo grado davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il profilo dell’atto di appello. Il gravame si limita a reiterare le doglianze già articolate in primo grado, senza individuare vizi specifici della sentenza impugnata. Tale modalità contrasta con il consolidato orientamento secondo cui l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della decisione gravata: ne deriva, in via di principio, l’inammissibilità del gravame. Il Collegio sceglie comunque di esaminare il merito, per vagliare compiutamente la legittimità dei provvedimenti e della sentenza.

Nel merito, il primo motivo — violazione delle norme sul procedimento per omessa comunicazione di avvio — è infondato. La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessità della comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990. La partecipazione procedimentale assume rilievo solo quando sussista un margine discrezionale e una comparazione di interessi. Nel caso concreto, gli appellanti non hanno indicato quali fatti o documenti avrebbero potuto produrre in sede istruttoria. Il provvedimento resiste inoltre all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la partecipazione sarebbe stata ininfluente, non essendo ipotizzabile un esito diverso, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato sez. VI n. 9865 del 2023; Cons. Stato sez. II n. 6181 del 2021).

Il secondo motivo — asserito errore di percezione per omessa valutazione della documentazione fotografica, della sentenza penale di assoluzione e della perizia — è parimenti infondato. Grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova (Cons. Stato sez. IV n. 2115 del 2019). La nuova perizia prodotta in appello è inammissibile per il divieto dei nova; essa, inoltre, conferma una perizia di parte basata su supposizioni non suffragate da riscontri documentali. Resta incontestabile la valutazione di organicità degli interventi, che hanno determinato una trasformazione definitiva del territorio in area vincolata: da ciò non può discendere la pretesa di enucleare singole opere per sottrarle all’ordine demolitorio.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, è corretta la declaratoria di inammissibilità: l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura meramente ricognitiva degli effetti discendenti dall’inadempimento. È invece conforme a logica l’accoglimento parziale del secondo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla carente motivazione sull’acquisizione dell’area ulteriore, non essendo state specificate le ragioni di un’estensione tanto ampia rispetto alle finalità di legge.

L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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