Istanza di condono su area già oggetto di sanatoria: legittimo il diniego (C.G.A.R.S. n. 119 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la declaratoria di inaccoglibilità dell’istanza di sanatoria presentata ex art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 quando, sulla medesima area, la dante causa abbia già presentato domanda di condono ex art. 13 della l. n. 47/1985, non ancora definita. La disciplina che consente al soggetto subentrante per effetto di trasferimento esecutivo di presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni è di stretta interpretazione, perché ampliativa dell’ambito di applicazione di una normativa già eccezionale. Il sistema non tollera il moltiplicarsi indefinito delle domande riferite ai medesimi abusi, che paralizzerebbe l’azione sanzionatoria dell’Amministrazione. Il diniego di condono costituisce atto vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti ostativi.
Il Fatto
L’appellante ha acquistato con decreto di trasferimento del Tribunale, reso ai sensi dell’art. 586 c.p.c., un’unità immobiliare facente parte di un complesso realizzato dalla propria dante causa in forza di concessione edilizia poi annullata. La società dante causa aveva presentato sin dal 1995 un’istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 per i piani scantinati, rimasta non definita.
Nel 2021 l’appellante ha presentato una nuova istanza di condono ai sensi dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e ha poi dichiarato l’inaccoglibilità della domanda. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso; l’interessato ha proposto appello, lamentando tra l’altro il difetto di istruttoria e il vizio di ultrapetizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento pacifico che, al momento della presentazione della nuova domanda, sulla stessa area pendesse già l’istanza di sanatoria della dante causa. Da qui la conferma dell’inaccoglibilità, in linea con un proprio precedente (C.G.A.R.S. n. 705 del 18 settembre 2024).
La norma invocata dall’appellante consente la domanda entro centoventi giorni dal trasferimento, ma presuppone che l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità. Il Collegio ribadisce che il combinato disposto dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 e dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 va letto in senso restrittivo, trattandosi di deroga a disciplina eccezionale. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 5256 del 9 ottobre 2012), i giudici amministrativi escludono che il costruttore abusivo possa presentare una serie indefinita di domande per paralizzare l’azione sanzionatoria.
Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, il Collegio rileva che l’affermazione circa l’assenza delle condizioni per il condono non è estranea al provvedimento impugnato, che rende conto della destinazione effettiva dell’immobile e della categoria catastale dichiarata. Il motivo è quindi infondato.
Sul piano istruttorio, il Comune non era tenuto ad ulteriori accertamenti, potendo fare affidamento sulla perizia del c.t.u. nominato dal giudice esecutivo, professionista terzo e super partes. La consulenza di parte non è stata ritenuta idonea a suffragare l’idoneità dell’immobile alla permanenza di persone. Il diniego di condono, atto vincolato, è pertanto legittimo; l’appello è respinto con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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