Revoca Entratel limitata alle ipotesi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 271 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel è ancorata alle sole ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, che richiede gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, ovvero provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale o revoca dell’autorizzazione ai centri di assistenza fiscale. Il D.M. n. 164/1999 disciplina esclusivamente il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, con i relativi requisiti soggettivi di onorabilità di cui all’art. 8, e non estende l’ambito applicativo della norma sulla revoca dell’abilitazione telematica. L’art. 25 del D.M. n. 164/1999 ha matrice meramente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente, che potrà revocare l’abilitazione solo se ricorrano i presupposti dell’art. 3, comma 4, senza alcun automatismo. Trattandosi di norma sanzionatoria, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, abilitato al servizio telematico Entratel dal 1999, riceveva dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa all’accertamento, dal casellario giudiziale, di una condanna per un reato finanziario. Con provvedimento del 17 gennaio 2023 l’Amministrazione disponeva la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio, sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 8 del D.M. n. 164/1999 e del combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25 del medesimo decreto.
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2465 del 2023, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento, richiamando la decisione di questo Consiglio n. 43 del 2022. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo la legittimità – se non la doverosità – della revoca fondata sulla carenza dei requisiti di onorabilità, in coerenza con una prassi amministrativa consolidata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, assorbita l’eccezione di inammissibilità per l’infondatezza nel merito, esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi. Richiamata la ricostruzione del quadro normativo operata in C.G.A.R.S. n. 72 del 2021, n. 1018 del 2020 e n. 42 del 2022, i giudici ribadiscono che l’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 elenca in modo chiuso le cause di revoca, tutte legate a condotte tenute “nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni”.
La Corte respinge la tesi dell’Amministrazione secondo cui gli artt. 21 e 25 del D.M. n. 164/1999 consentirebbero di revocare l’abilitazione telematica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità. L’art. 8 del decreto, richiamato dall’art. 21, comma 2, lett. c), ha un perimetro applicativo definito: riguarda esclusivamente i professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare visto di conformità o asseverazione, e non la diversa attività di accesso al sistema Entratel.
Quanto all’art. 25, rubricato “Vigilanza”, il Collegio ne sottolinea la natura di norma procedimentale: essa attribuisce all’ufficio istruttore il potere di trasmettere la documentazione a quello competente alla revoca, ma al solo fine di verificare la ricorrenza dei presupposti dell’art. 3, comma 4. Nessun automatismo collega la trasmissione alla revoca, né il decreto ha ampliato l’ambito della norma.
Il ragionamento si chiude sul piano delle fonti: poiché la disposizione sulla revoca ha chiaro contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica. La carenza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità resta irrilevante ai fini dell’abilitazione Entratel, salva l’ipotesi di sospensione di durata non inferiore a dodici mesi o di radiazione irrogata dall’ordine professionale.
L’appello è pertanto infondato e va respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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