Inammissibile l’appello del Comune che non censura le rationes della sentenza (Cons. Stato n. 4826 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice amministrativo è inammissibile quando l’appellante, anziché contestare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata, si limiti a riproporre le difese già svolte in primo grado. L’effetto devolutivo del gravame non esonera dall’onere, imposto dall’art. 101 cod. proc. amm., di indicare le specifiche critiche alla pronuncia e le ragioni per cui le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili. Parimenti inammissibile è l’intervento ad adiuvandum di soggetti che, deducendo una posizione di vicinitas, non offrano elementi fattuali certi e oggettivi di differenziazione rispetto alla generalità dei consociati. La declaratoria di inammissibilità del motivo preclude la cognizione delle questioni di merito ivi articolate.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva negato l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, dopo che la Commissione per il paesaggio aveva espresso un giudizio di impatto paesistico particolarmente severo e proposto l’abbassamento della struttura. La società interessata aveva impugnato il diniego e i presupposti pareri dinanzi al TAR Lombardia, che aveva accolto il ricorso e annullato gli atti, ritenendo che l’esame di impatto paesistico non potesse trasformarsi in un divieto generalizzato e che non spettasse all’amministrazione imporre limiti di altezza in assenza di soluzioni tecniche equivalenti.

Il Comune ha proposto appello, affidato a due motivi, deducendo l’erroneità della valutazione paesaggistica e la possibilità di imporre la revisione progettuale. La società si è costituita chiedendo il rigetto. Alcuni cittadini residenti sono intervenuti ad adiuvandum, deducendo la prossimità delle abitazioni all’impianto e i rischi per la salute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’intervento. Riconosce che l’interesse azionato non si esaurisce in una dimensione patrimoniale, ma coinvolge profili di vivibilità e godimento del bene, richiamando sul punto la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7480 del 2025). Ciò che difetta è però l’evidenza di elementi concreti di differenziazione: gli intervenienti hanno prodotto una mera mappa delle abitazioni, senza indicazioni specifiche e oggettive idonee a distinguere la loro posizione da quella della generalità dei consociati. L’intervento è pertanto inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e inutilizzabilità della documentazione prodotta.

Nel merito, il Collegio esamina il secondo motivo, con il quale il Comune contestava la valutazione paesaggistica ritenuta dal TAR non condivisibile. La società ne ha eccepito l’inammissibilità per mancato confronto con le statuizioni di primo grado, e l’eccezione è accolta. L’appellante ha omesso di censurare i passaggi logico-giuridici su cui si regge la pronuncia: i limiti dell’esame paesistico quale mero contributo istruttorio, l’erroneità dei parametri applicati in relazione alla classe di sensibilità dell’area, l’impossibilità di imporre limiti di altezza e l’onere, posto a carico del Comune, di dimostrare l’esistenza di opzioni equivalenti a minore altezza.

Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., l’appellante deve contestare specificamente la sentenza impugnata e non può richiamare le ragioni già presentate in primo grado né reiterarne l’esposizione. L’effetto devolutivo non elimina l’obbligo di indicare le critiche rivolte alla pronuncia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5392 del 2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7756 del 2024).

La decretata inammissibilità del motivo preclude la cognizione delle questioni di merito ivi articolate, secondo il principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015. L’appello è quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile in altra parte. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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