Regressione tariffaria legittima anche senza monitoraggio mensile della spesa (Cons. Stato n. 4788 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di disporre la regressione tariffaria unica non è subordinato né condizionato all’esecuzione del monitoraggio mensile delle prestazioni erogate, né al ritardo o all’imprecisione nell’adempimento dell’obbligo di controllo da parte del tavolo tecnico. Il sistema a consuntivo comporta necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura è determinabile solo quando siano noti i dati contabili dell’esercizio. È pertanto legittimo il provvedimento che dà conto del superamento dei tetti di spesa e del modo in cui l’eccedenza è proporzionalmente posta a carico delle strutture della medesima branca. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non proposta con specifico motivo di appello incidentale, è inammissibile per formazione del giudicato.
Il Fatto
Le strutture sanitarie appellanti sono accreditate presso il SSR della Regione Campania per l’erogazione in convenzione di prestazioni ambulatoriali. Esse impugnavano davanti al TAR Campania la delibera con cui la ASL Napoli 3 Sud ha approvato la definizione della RTU per l’anno 2017 per la Macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale, lamentando violazione del DCA n. 89/2016, lesione del legittimo affidamento e violazione del giudicato formatosi su pronunce del Tribunale di Torre Annunziata.
Il TAR, affermata la propria giurisdizione, respingeva il ricorso e compensava le spese. Le strutture proponevano appello con tre motivi, reiterando le censure e contestando l’omessa pronuncia su alcune di esse. La ASL resisteva, riproponendo in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di giurisdizione e la dichiara inammissibile: sul punto si è formato il giudicato, poiché il difetto avrebbe dovuto essere dedotto con specifico motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione, in conformità all’art. 9 cod. proc. amm. Il richiamo testuale al d.lgs. n. 104 del 2010 è confermato dall’orientamento citato.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Le tabelle della delibera indicano la “data di esaurimento” nell’ultimo o penultimo giorno del trimestre, ma ciò significa solo che non è stato effettuato il monitoraggio della spesa in costanza di esercizio, previsto dagli artt. 5 e 6 dei contratti di accreditamento. Le appellanti non contestano l’avvenuto superamento del tetto, ma solo l’omessa indicazione della data effettiva. Il potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato all’esecuzione del monitoraggio né al ritardo del tavolo tecnico, avendo lo scopo di contenere la remunerazione complessiva nei limiti delle risorse programmate. Il provvedimento è sufficientemente motivato perché dà conto del superamento dei tetti e della ripartizione proporzionale dell’eccedenza.
Il secondo motivo non è accolto. Il decorso di quattro anni tra la chiusura dell’esercizio e l’adozione della delibera non integra acquiescenza: è il sistema a consuntivo a giustificare la retroattività, poiché la misura della riduzione è determinabile solo quando sono noti i dati contabili. La mancata comunicazione mensile non rende illegittimo il provvedimento, neppure sotto il profilo del legittimo affidamento.
Il terzo motivo è infondato. La doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile già in primo grado per difetto di specificità e per carenza del contraddittorio: la difesa si è limitata a depositare provvedimenti del giudice civile senza chiarire quali siano passati in giudicato e in che termini incidano sulla RTU. Il ricorso non era stato notificato alle strutture controinteressate, che sarebbero state pregiudicate da una ripartizione più favorevole a parità di tetto di branca. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.