Ricorso avverso PUC: improcedibilità per sopravvenuto nuovo procedimento pianificatorio (TAR Liguria n. 272 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca degli atti di adozione di un piano urbanistico comunale e l’avvio di un nuovo procedimento pianificatorio determinano la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione degli atti del procedimento abbandonato, anche quando il piano rinnovato contenga identiche previsioni. I motivi aggiunti proposti avverso l’approvazione regionale del nuovo piano sono tardivi se notificati oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione degli atti e, comunque, inammissibili per difetto del rapporto di connessione con gli atti oggetto del ricorso introduttivo. Le scelte di disciplina e uso del territorio costituiscono espressione di discrezionalità ampia, sindacabile nei soli casi di abnormità o manifesta illogicità. La mancata soccombenza virtuale delle amministrazioni intimate esclude la condanna alle spese quando le censure attoree risultino infondate.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la delibera della Giunta regionale recante valutazione positiva con prescrizioni sulla compatibilità ambientale del P.U.C. del Comune di Borgio Verezzi, unitamente agli atti di adozione e di esame delle osservazioni. Il gravame censurava la previsione di un nuovo asse stradale destinato a collegare via dei Pasti con un tracciato privato proveniente da via Nazario Sauro, deducendo violazione dei principi pianificatori, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità e sviamento.

Nel corso del giudizio il Comune, rimasto non costituito, depositava una relazione istruttoria dalla quale emergeva che l’ente aveva revocato le delibere di adozione e adottato un nuovo P.U.C., poi approvato dalla Regione. Il successore universale della ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la relazione e le delibere giuntali di approvazione del nuovo piano, reiterando le censure e lamentando travisamento dello stato dei luoghi, carenza di accorgimenti di sicurezza e aggravamento del carico urbanistico. In subordine chiedeva la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce gli snodi procedimentali e rileva che, con la delibera di revoca, il Consiglio comunale ha abbandonato l’iter intrapreso nel 2015, adottando un nuovo piano e riavviando la procedura. Ne deriva la caducazione degli atti originariamente impugnati e il conseguente difetto di interesse al gravame, nonostante il P.U.C. rinnovato rechi un’identica previsione relativa alla strada contestata.

La circostanza che i motivi aggiunti abbiano formalmente investito anche i provvedimenti regionali di approvazione del nuovo piano non muta l’esito. Essi sono tardivi, perché notificati ben oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione delle delibere sui Bollettini Ufficiali della Regione. Sotto altro profilo, risultano inammissibili, difettando il rapporto di connessione con gli atti oggetto del ricorso introduttivo, poiché l’approvazione regionale concerne il piano adottato nel 2018 e non quello del 2015.

Quanto alla prospettata soccombenza virtuale, il Tribunale ritiene le censure infondate. Le scelte attinenti alla disciplina e all’uso del territorio sono espressione di discrezionalità pura molto ampia, sindacabile nei soli casi di abnormità o manifesta illogicità, secondo l’insegnamento richiamato del Cons. St., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1193. Le critiche della parte appaiono ricostruzione soggettiva, inidonea a sostituire il disegno urbanistico comunale.

Nel merito, la bretella persegue l’obiettivo di decongestionare via Nazario Sauro, consentendo di raggiungere la frazione collinare partendo da via dei Pasti. La nuova infrastruttura non aumenta il carico urbanistico, concetto riferito agli insediamenti. Le doglianze sui costi sono generiche e prive di riscontri probatori; la mancanza delle relazioni geologiche, idrogeologiche e acustiche non integra sintomo di scorretto esercizio della potestà pianificatoria, poiché in sede di piano l’amministrazione individua le aree destinate a nuova viabilità, rinviando alla progettazione gli aspetti concreti.

Non sussiste travisamento dei luoghi, essendo la via privata raffigurata nel colore che la legenda riferisce alle strade private, né è necessario che il piano manifesti la volontà di avocare la strada alla mano pubblica, potendo il Comune imporre una servitù di uso pubblico senza divenirne proprietario. Mancano infine indizi di sviamento, ricadendo i mappali in ambito di conservazione agricola. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti in parte inammissibili e per il resto improcedibili; nulla sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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