Responsabilità amministrativa per mala gestio dei centri di accoglienza migranti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 19 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo sia affidato a soggetti privati mediante convenzione, poiché rileva non la forma dell’affidamento ma la natura pubblicistica dei fondi e delle finalità perseguite: il percettore è vincolato alla realizzazione dell’obiettivo e risponde del loro uso distonico rispetto allo scopo. La violazione degli obblighi di servizio è configurabile come aliud pro alio e impone l’integrale restituzione dei corrispettivi erogati, salvo il ricorso al criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ. per la parte di prestazione effettivamente eseguita. Il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili a carico delle organizzazioni non lucrative costituisce parametro di valutazione delle condotte degli amministratori. In materia di solidarietà passiva, la responsabilità amministrativa non si presume e richiede l’accertamento del concorso causale e dell’elemento soggettivo, con riparto interno che, in mancanza di diversa prova, si presume per quote uguali.

Il Fatto

La Prefettura di Lecco ha affidato a due organizzazioni private, mediante convenzioni e successivi contratti, la gestione di strutture di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. A seguito di ispezioni, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e inadempimenti negli standard minimi pattuiti. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 239/2022, ha condannato in solido i gestori al risarcimento del danno in favore della Prefettura.

Avverso la pronuncia hanno proposto appello principale gli esponenti di una cooperativa sociale e appello incidentale l’associazione e i suoi amministratori, lamentando il difetto di giurisdizione, l’insussistenza del danno e del dolo, l’errata quantificazione e la mancata ripartizione delle responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il carattere privatistico degli enti e dello strumento negoziale non esclude la giurisdizione contabile: ciò che rileva è la natura pubblica dei fondi e la finalità pubblicistica dell’erogazione. Il percettore, ancorché privato, resta vincolato alla realizzazione dell’obiettivo di accoglienza e integrazione e risponde del loro uso deviato rispetto allo scopo. Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26581 del 2013 e le ordinanze nn. 1774, 1775, 7377 e 17660 del 2013.

Nel merito, la Corte ritiene provata la grave violazione degli obblighi di servizio. I verbali ispettivi attestano condizioni di degrado igienico-sanitario e carenze nella somministrazione di cibo, vestiario e assistenza, con frustrazione dei due capisaldi del programma: accoglienza e integrazione. Le risultanze di parte sono giudicate inattendibili perché provenienti da soggetti in conflitto di interessi.

La Corte esclude che le penali contrattuali e le sanzioni irrogate dalla Prefettura esauriscano il danno. L’art. 12 dell’accordo quadro prevedeva espressamente il risarcimento di ogni eventuale e maggiore danno; la liquidazione forfettaria non preclude dunque la pretesa al pregiudizio ulteriore. Il servizio reso è qualificato come aliud pro alio, con conseguente integrale restituzione degli importi erogati.

Quanto al dolo, la Corte ravvisa la volontà preordinata di limitare i costi per accrescere i profitti, a danno delle condizioni di vita dei migranti. Il divieto di distribuzione indiretta degli utili, previsto dalla disciplina delle Onlus e dal Codice del terzo settore, è richiamato come parametro delle condotte.

Sulla quantificazione, il Collegio ricorre al criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ., riducendo della metà la somma ricalcolata, stante l’impossibilità di determinare quanto della prestazione sia rimasto inadempiuto. Il riparto interno tra corresponsabili si presume per quote uguali in mancanza di diversa prova. Gli appelli sono accolti solo parzialmente, con riforma del quantum debeatur.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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