Inammissibile l’appello sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 18 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Davanti alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è obbligatorio. L’atto d’appello sottoscritto esclusivamente da un difensore privo dello ius postulandi è inammissibile, perché la valida instaurazione del rapporto processuale non si realizza. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanato dalla costituzione dell’appellato che non abbia eccepito l’inammissibilità. È irrilevante che nella procura sia indicato anche un avvocato cassazionista, se la sottoscrizione dell’atto proviene dal solo difensore non abilitato.

Il Fatto

Un militare in quiescenza aveva chiesto la riliquidazione della pensione applicando, sulla quota retributiva, l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 154 del 2021, aveva respinto il ricorso e dichiarato inammissibile la domanda subordinata formulata con le note conclusive. L’interessato proponeva appello, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione, in via subordinata l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS si costituiva chiedendo la decisione nei limiti della costante giurisprudenza contabile. La difesa dell’appellante replicava con memoria. All’udienza del 18 ottobre 2023 la discussione veniva rinviata a nuovo ruolo, con successiva fissazione per il 17 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare, perché preclusiva del merito, l’ammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La questione si incentra sull’art. 28, comma 2, del codice di giustizia contabile, che impone davanti alle sezioni d’appello il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, e sull’art. 190, comma 3, c.g.c., che a pena d’inammissibilità richiede la sottoscrizione dell’atto d’appello da parte di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Dalla previsione normativa la Corte fa discendere una conseguenza rigorosa: l’atto introduttivo non sottoscritto da legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l’appello proposto da soggetto privo dello ius postulandi. La stessa notificazione effettuata dal difensore non abilitato è considerata inesistente, non già semplicemente viziata da nullità.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso nelle sentenze n. 380 del 2023, n. 319 del 2023, n. 340 del 2022 e n. 251 del 2022, e la giurisprudenza amministrativa e di legittimità ivi richiamata, tra cui Cass. n. 17317/2020 e Cons. Stato n. 2695/2017. Viene escluso che possa assumere rilievo la circostanza della procura conferita anche a un avvocato cassazionista, perché il principio di conservazione degli atti non è estensibile al caso della notifica effettuata in via esclusiva dal difensore non abilitato.

Nel caso concreto, la citazione in appello risultava firmata digitalmente solo da un avvocato che, dalle verifiche di segreteria, all’epoca della sottoscrizione non era iscritto nell’albo dei cassazionisti. La Corte precisa che la costituzione dell’appellato, che non aveva eccepito il vizio, non sana la mancata instaurazione del rapporto processuale, richiamando Cass. n. 11666/2015, n. 12155/2004 e n. 11227/2003. Irrilevante resta la presenza nella procura di altro professionista abilitato, se l’appello è stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato.

Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del gravame. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, ultimo periodo, c.g.c.; non si provvede sulle spese di giustizia, stante la gratuità disposta per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *