Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali e preclusione nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 13053 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento senza rinvio parziale, la questione relativa alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, già esaminata e disattesa nel giudizio rescindente, è coperta da preclusione e non può essere riproposta neppure ai fini dell’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. L’omessa comunicazione di variazioni patrimoniali complessivamente superiori alla soglia di rilevanza penale integra il reato di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159/2011, che ha natura di reato di pericolo presunto, salva la verifica, da parte del giudice di merito, dell’offensività in concreto della condotta sulla base delle allegazioni dell’interessato. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159/2011 e all’art. 483 cod. pen. per l’omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. Con sentenza n. 45887 del 24 settembre 2024, la Prima Sezione penale della Cassazione aveva annullato la sentenza di appello senza rinvio limitatamente alle condotte omissive relative alle variazioni patrimoniali intervenute sino al 31 dicembre 2015, per intervenuta prescrizione, e con rinvio con riferimento alle restanti condotte, circoscrivendo il devoluto alla determinazione dell’ammontare delle variazioni patrimoniali non comunicate, alla loro imputabilità alle singole annualità e alle conseguenti ricadute in punto di sussistenza del fatto-reato e di quantificazione della confisca.

La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le annualità sino al 31 gennaio 2017 e per l’episodio del 9 febbraio 2016, rideterminando la pena e riducendo l’importo della confisca. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha esaminato i quattro motivi di ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione della sussistenza dell’obbligo di comunicazione era già stata dedotta ed esaminata nel giudizio rescindente, che aveva affermato l’applicabilità dell’obbligo anche ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione per pericolosità generica a far data dal 7 settembre 2010. Tale statuizione ha determinato una preclusione, delimitando l’oggetto del giudizio di rinvio e non residuando alcuno spazio per una rinnovata valutazione, neppure ai fini dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali “sopra soglia” entro trenta giorni e quello di comunicazione annuale delle variazioni che, pur singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, costituiscono distinti adempimenti. Per l’annualità 2017, le variazioni non comunicate, consistenti nell’acquisto di divisa estera e nel versamento di un premio assicurativo, superavano complessivamente la soglia di rilevanza penale.

Con riferimento alla condotta omissiva del 2018, i rilievi del ricorrente sono stati considerati interamente versati in fatto. La Corte ha rammentato che il delitto di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159/2011 ha natura di reato di pericolo presunto, secondo il diritto vivente e la giurisprudenza costituzionale, con il dovere del giudice di merito di rilevare l’offensività in concreto della condotta solo in presenza di allegazioni specifiche dell’interessato.

L’eccezione di estinzione per prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Polichetti (sentenza n. 20989 del 12/12/2024), la Corte ha rilevato che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017. I reati in questione, commessi rispettivamente il 31 gennaio 2018 e il 30 giugno 2018, si estingueranno solo il 31 gennaio 2027 e il 30 giugno 2027. Infine, il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione del giudice di merito adeguata e insindacabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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