Venuto meno l’atto presupposto cade l’interesse all’appello sulla richiesta restitutoria (Cons. Stato n. 7483 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il venir meno dell’atto amministrativo presupposto, per effetto di annullamento giurisdizionale confermato in appello, determina la improcedibilità dell’appello che investa l’atto consequenziale, per sopravvenuto difetto di interesse. La caducazione dell’atto presupposto opera erga omnes e travolge anche i provvedimenti restitutori emessi verso soggetti diversi dal destinatario principale, ove questi trovino nell’atto annullato la propria necessaria premessa. L’improcedibilità preclude l’esame del merito, ancorché involgente questioni di principio. Il ricorrente vittorioso in primo grado sul capo della giurisdizione non è legittimato a contestarla in appello, per difetto di soccombenza su quel capo e per abuso del processo.

Il Fatto

Il GSE, con provvedimento del 12 dicembre 2019, dichiarava la decadenza di una società dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, all’esito di controlli condotti ai sensi degli artt. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e art. 1 del D.M. 31.1.2014. Con nota del 4 febbraio 2020 il Gestore chiedeva al soggetto responsabile la restituzione degli incentivi e riteneva solidalmente responsabile la banca cessionaria dei crediti derivanti dalla convenzione.

La banca impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del proprio obbligo restitutorio. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso quanto alla decadenza, respingeva i primi quattro motivi, accoglieva il quinto e annullava la richiesta di restituzione, salvo nuova determinazione del GSE. Proponeva appello la banca incorporante, mentre in un autonomo giudizio il TAR annullava in parte il provvedimento di decadenza per violazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, per mancata verifica dei presupposti della mera decurtazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui l’appellante contesta la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. Il motivo è inammissibile: la parte risultata vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestarla in appello, come affermato dalle Ad. plen. n. 19 del 2021 e n. 4 del 2017. Il principio si fonda sul difetto di soccombenza su quel capo autonomo e sull’abuso del processo di chi, dopo l’esito sfavorevole nel merito, rimetta in discussione la giurisdizione da lui stesso adita.

Nel merito, la Corte rileva che il provvedimento di decadenza è stato annullato in parte dal TAR Lazio con sentenza n. 4160 del 2025, confermata dalla Sezione con sentenza n. 7096 del 2026. In quel giudizio il GSE non aveva proposto appello incidentale, con formazione di giudicato interno sull’accoglimento del motivo attinente alla decurtazione.

Da tale caducazione consegue il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello in epigrafe: nessuna somma può essere recuperata in dipendenza di un atto di decadenza annullato, come già affermato dalla Sez. II n. 10535 del 2024. Il medesimo esito travolge l’obbligo restitutorio del cessionario, posto che la richiesta di restituzione trova nell’atto di decadenza il proprio presupposto necessario. La stessa appellante aveva del resto prospettato tale conseguenza nella memoria di replica.

Il Collegio ribadisce infine che la giurisdizione amministrativa è deputata a erogare tutela a una posizione soggettiva lesa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa. Venuti meno i presupposti di rito, resta precluso l’esame del merito. L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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