Costi manodopera scorporati dalla base d’asta e ribasso unitario (TAR Liguria n. 673 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente codice dei contratti pubblici i costi della manodopera quantificati dalla stazione appaltante sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso e non sono direttamente ribassabili. L’operatore economico può ridurli solo in via indiretta e riflessa, offrendo un maggiore ribasso sulla componente dei lavori al netto di manodopera e oneri della sicurezza, previa specificazione nell’offerta economica e dimostrazione della propria efficienza organizzativa. Il ribasso va espresso in modo unitario e la verifica di anomalia non si fraziona tra importo dei lavori e costo del lavoro. Il principio di invarianza della soglia di anomalia non opera quando il ricalcolo consegua alla contestazione delle regole di computo utilizzate dall’amministrazione.

Il Fatto

La Provincia di Savona indice una procedura negoziata senza bando per lavori di messa in sicurezza delle barriere a valle della sede stradale di una strada provinciale, con criterio del prezzo più basso. L’aggiudicazione va alla controinteressata. L’impresa seconda classificata impugna i verbali di gara e la determina di aggiudicazione, chiedendo in via principale l’aggiudicazione e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente.

La ricorrente contesta la dichiarazione di subappalto della vincitrice, asseritamente generica, e soprattutto la legittimità del proprio ribasso sul costo della manodopera. Sostiene di aver offerto un prezzo complessivo inferiore riducendo gli oneri del lavoro, in forza dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, e deduce la nullità delle clausole della lex specialis che vietano il ribasso su tali costi. La domanda cautelare è respinta e il Consiglio di Stato conferma. La ricorrente impugna poi con motivi aggiunti la determina di parziale rettifica del quadro economico, reiterando le stesse censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il primo motivo, sulla genericità della dichiarazione di subappalto, è respinto: la dichiarazione indica le tipologie di opere da subaffidare e, dopo il codice del 2023, non sussistono limiti quantitativi generali, non avendo l’amministrazione introdotto limiti specifici.

Il nucleo della decisione riguarda l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023. Secondo il Collegio la littera legis impone di scorporare i costi della manodopera dalla base d’asta assoggettata a ribasso: ai fini dell’aggiudicazione rileva solo la percentuale riferita all’importo dei lavori al netto di manodopera e sicurezza. L’operatore con organizzazione aziendale efficiente può abbattere tali costi solo indirettamente, offrendo un maggiore sconto sulla componente ribassabile, con specificazione nell’offerta e giustificazione dei minori costi.

Il Tribunale respinge l’opposta lettura, secondo cui la manodopera resterebbe elemento della base d’asta, perché condurrebbe alla sostanziale abrogazione della norma e contrasterebbe con il criterio direttivo della legge n. 78/2022. La lex specialis ha correttamente recepito tale impostazione e il modulo di offerta è comprensibile. L’offerta della ricorrente è invece contraddittoria: ha invertito oneri di sicurezza e costo del lavoro, ha calcolato il prezzo complessivo sommando il proprio minor costo della manodopera anziché quello fissato dalla stazione appaltante. Il seggio non poteva dare prevalenza al prezzo complessivo senza manipolare l’offerta e violare la par condicio.

Il Collegio aggiunge che, ove si trasferisse il risparmio sul costo del lavoro nell’importo ribassato, l’offerta sarebbe comunque anomala. Quanto all’invarianza della soglia di anomalia, essa non si estende ai casi in cui il ricalcolo derivi dalla contestazione delle regole di computo: la cristallizzazione invocata dalla ricorrente è illogica e contraria alla ratio dell’istituto. Infine, è respinta la tesi di due separate valutazioni di anomalia, poiché il ribasso deve essere espresso in modo unitario, in coerenza con le finalità di semplificazione e celerità del codice. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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