Indennità paesaggistica: illecito permanente ma annullamento sul quantum (C.G.A.R.S. n. 438 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illecito paesaggistico commesso in assenza di titolo presenta natura permanente sino alla definizione dell’assetto autorizzatorio e alla conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica. La successione delle discipline in materia evidenzia una sostanziale continuità della funzione ripristinatoria e sanzionatoria, con conseguente esclusione di una indebita applicazione retroattiva dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e di ogni effetto prescrittivo del potere sanzionatorio. L’indennità pecuniaria è tuttavia illegittima se determinata mediante criteri automatici e standardizzati e mero richiamo per relationem a una perizia estimativa mai previamente comunicata agli interessati, senza che sia assicurato il contraddittorio sul contenuto della stima. L’annullamento resta in tal caso limitato al quantum, con obbligo di rideterminazione previa rinnovazione del segmento procedimentale.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di un fabbricato realizzato negli anni 1976-1977 in assenza di titolo edilizio. Per l’immobile venne presentata istanza di sanatoria ai sensi della normativa regionale succedutasi nel tempo, dapprima della L.R. n. 7/1980 e poi della L.R. n. 37/1985.

Nel 1985 la Soprintendenza competente rilevava l’insussistenza di pregiudizio paesaggistico, subordinando l’assenso a prescrizioni su vano scala e copertura. Nel 2014, a seguito della reiterazione della richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina riteneva sussistente un “lieve danno” e subordinava il parere favorevole al pagamento dell’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Veniva quindi irrogata la sanzione pecuniaria di euro 25.023,22. Il TAR Catania rigettava il ricorso; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, volto a sostenere la radicale inapplicabilità dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l’illecito paesaggistico presenta natura permanente sino alla definizione dell’assetto autorizzatorio e alla conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità.

La nota soprintendentizia del 1985 si collocava nell’ambito del procedimento allora pendente e non valeva a cristallizzare per il futuro il regime giuridico applicabile all’intervento abusivo. La successione delle discipline in materia evidenzia una sostanziale continuità della funzione ripristinatoria e sanzionatoria, che esclude una indebita applicazione retroattiva della legge.

Parimenti infondato è il motivo sulla prescrizione del potere sanzionatorio. L’assunto muove dal presupposto che l’illecito si sarebbe consumato nel 1985; ma la permanenza dell’illecito si protrae sino alla regolarizzazione dell’intervento o alla definitiva conclusione del relativo procedimento autorizzatorio, con conseguente insussistenza del dedotto effetto prescrittivo.

Merita invece accoglimento la censura sulle modalità di determinazione del quantum. La perizia estimativa, fondata sul costo di demolizione e rimessa in pristino, su coefficienti correttivi e sul “profitto conseguito”, non risulta previamente comunicata agli interessati; non è adeguatamente dimostrata la conoscenza del preavviso soprintendentizio del 3 dicembre 2019; il provvedimento non esplicita i criteri concretamente utilizzati.

Assume rilievo la circolare dipartimentale n. 6 del 2019, che prevedeva la trasmissione della perizia all’interessato per consentire osservazioni. Pur priva di efficacia normativa, essa esprime l’esigenza di trasparenza e partecipazione in un procedimento con valutazioni tecnico-discrezionali incidenti sulla sfera patrimoniale del privato. Il mero richiamo per relationem alla perizia non basta: la determinazione si è tradotta in criteri automatici, senza contraddittorio sulla stima.

L’illegittimità non investe l’an del potere sanzionatorio, ma solo il quantum. Il provvedimento è annullato limitatamente alla quantificazione, con obbligo di rideterminazione previa rinnovazione del segmento procedimentale e piena instaurazione del contraddittorio. Spese del doppio grado integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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