Improcedibile l’appello se il difensore non compare a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 27 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la mancata comparizione del difensore dell’appellante all’udienza di discussione determina il rinvio della causa a una successiva udienza, con comunicazione a cura della segreteria. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria consegue automaticamente alla duplice assenza, senza necessità di esame del merito dei motivi, restando l’appellante privo della possibilità di far valere le proprie ragioni sostanziali. Le spese seguono la regola della compensazione ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Il Fatto

Ex militari, titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, perché al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, hanno impugnato la determinazione di pensione dell’INPS. Essi lamentavano che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 43/2021, ha rigettato la domanda, ritenendo applicabile l’aliquota del 44% solo ai pensionati in possesso, all’epoca della cessazione dal servizio, di un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni, compensando le spese. Gli interessati hanno proposto appello, invocando la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite e il ricalcolo della pensione secondo l’aliquota annua del 2,44%. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione posta dall’art. 196 c.g.c., che disciplina le conseguenze della mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione. La norma prevede che, se l’appellante non compare pur essendosi anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Il Collegio constata che il difensore dell’appellante è risultato assente sia all’udienza del 18 ottobre 2023, in cui il Presidente aveva disposto il rinvio ex art. 196 c.g.c., sia all’udienza del 17 gennaio 2024, in cui l’avvocato dell’INPS ha chiesto l’applicazione della medesima disposizione. Il quadro fattuale integra quindi esattamente la fattispecie legale.

Su queste basi, la Corte dichiara improcedibile l’appello, senza esaminare nel merito i motivi, compresa la questione relativa alla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite e l’eccezione di divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria riproposta dall’INPS. La decisione si fonda su una ragione meramente processuale, che preclude l’esame della pretesa sostanziale.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione ai sensi dell’art. 31 c.g.c., e nulla per le spese di giustizia. La Corte dispone inoltre l’annotazione a tutela dei dati delle parti private ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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