Appello improcedibile per mancata comparizione del difensore a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 25 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la mancata comparizione del difensore dell’appellante all’udienza di discussione, benché questi si sia anteriormente costituito, impone al collegio il rinvio della causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria presuppone la costituzione dell’appellante e la duplice assenza, non essendo sufficiente una sola mancata comparizione. L’improcedibilità consegue automaticamente al verificarsi dei due presupposti, con compensazione delle spese ex art. 31 c.g.c.
Il Fatto
Un appellante, già militare, titolare di pensione liquidata con sistema misto ex art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, aveva impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza pubblicata il 15 luglio 2021, aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile la aliquota del 44% ai soli pensionati che alla cessazione dal servizio possedessero un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni. Proposto appello, la causa è stata chiamata all’udienza del 18 ottobre 2023, ove il Presidente, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, ha disposto il rinvio all’udienza del 17 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello affronta in via pregiudiziale la verifica della situazione prevista dall’art. 196 c.g.c. La norma disciplina la mancata comparizione dell’appellante costituito e prevede un meccanismo bifasico: al primo rinvio segue la comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza questi non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Il Collegio rileva che il difensore dell’appellante non si è presentato né all’udienza del 18 ottobre 2023 né a quella del 17 gennaio 2024. La duplice assenza integra il presupposto applicativo della norma, già attivata dal rinvio precedente.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità dell’appello. La decisione non esamina il merito della controversia previdenziale — segnatamente la questione dell’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai militari cessati con anzianità superiore ai venti anni — perché l’ostacolo processuale è assorbente rispetto a ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione ai sensi dell’art. 31 c.g.c., non risultando soccombente la parte per ragioni di merito. Nulla è liquidato per le spese di giustizia.
Il provvedimento è stato depositato in Segreteria il 22 gennaio 2024, con contestuale decreto di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati identificativi delle parti private. La pronuncia si colloca nel solco dell’applicazione rigorosa delle preclusioni processuali nel giudizio contabile, ove la costituzione senza comparizione non è sufficiente a garantire la prosecuzione del gravame.
Nota della Redazione
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