Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (Cons. Stato n. 438 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellante e condivisa dall’appellata, determina l’improcedibilità dell’appello. Il giudice amministrativo prende atto della concorde volontà delle parti e, in difetto di contrasto residuo, non esamina il merito delle censure. La definizione in rito comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto non imputabile in via esclusiva ad alcuna parte. Resta fermo che l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e va verificato al momento della pronuncia.
Il Fatto
Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo, istituito presso l’INPS, ha rigettato la domanda di una società di trasporto aereo merci diretta a ottenere la prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il diniego si fondava sull’invio dell’istanza oltre il termine di decadenza di sessanta giorni, computato dall’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento.
La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia, sostenendo che il termine non potesse decorrere dalla sola adozione del decreto, ma dalla sua conoscibilità. Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che la decadenza presuppone la conoscibilità dell’atto da parte dell’istante. L’INPS ha proposto appello, assumendo che l’istanza fosse soggetta a un onere di monitoraggio del portale telematico e che la pubblicazione dell’indice dei decreti avesse mera funzione di pubblicità notizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non è giunto all’esame del merito delle censure. Nel corso del giudizio l’INPS ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’appello con compensazione delle spese. Alla richiesta ha aderito anche la società appellata.
Il Consiglio di Stato prende atto della concorde volontà delle parti. L’assenza di un contrasto residuo sull’interesse alla pronuncia rende superfluo l’accertamento dei profili di violazione di legge e di erronea applicazione delle norme sul termine decadenziale dedotti in appello.
La decisione si colloca sul piano dell’interesse a ricorrere come condizione dell’azione: quando la parte che ha proposto l’impugnazione dichiara di non avere più interesse alla definizione del merito, il giudice dichiara l’appello improcedibile e non procede oltre nella valutazione delle censure. La conseguenza processuale è la chiusura del giudizio in rito.
Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione, in coerenza con la natura sopravvenuta e condivisa della cessazione dell’interesse, che esclude la soccombenza sostanziale di una parte nei confronti dell’altra.
Nota della Redazione
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