Carenza di interesse sopravvenuta e improcedibilità dell’appello nel rito amministrativo (Cons. Stato n. 439 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante e non contestata dall’appellata, determina l’improcedibilità dell’appello. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito preclude al giudice l’esame delle censure, restando la decisione limitata alla declaratoria di improcedibilità. La declaratoria consegue alla sola volontà delle parti di non coltivare più la controversia, senza che il Collegio debba verificare la fondatezza dei motivi. Le spese di lite seguono la compensazione quando la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse siano riconducibili a una scelta condivisa dalle parti.
Il Fatto
Una società che svolge attività di trasporto aereo di merci aveva presentato domanda di accesso alla prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016. Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo, istituito presso l’INPS, aveva rigettato l’istanza ritenendola tardiva, perché inviata oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dall’adozione del decreto ministeriale di concessione della CIGS.
La società impugnava la delibera davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 2583/2023, ritenendo il termine decadenziale decorrente solo dalla conoscibilità del decreto. L’INPS proponeva appello, sostenendo che la pubblicazione telematica avesse mera funzione di pubblicità-notizia e che la società avesse l’onere di monitorare la pratica tramite il portale dedicato. In pendenza del giudizio, l’INPS dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità con compensazione delle spese; la parte appellata aderiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato prende atto della volontà espressa dalle parti. L’appellante, con dichiarazione del 4 dicembre 2025, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello e ha chiesto che lo stesso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite. A tale richiesta ha aderito anche la parte appellata.
Il Collegio non scende pertanto all’esame dei motivi di gravame, né delle censure riproposte dall’appellata in ordine all’asserito errore di fatto e alla violazione di legge nella gestione dell’errore materiale della domanda. La rinuncia delle parti a coltivare la controversia assorbe ogni questione, comprese quelle relative all’asserita inammissibilità di argomenti e documenti nuovi introdotti in appello.
La decisione si esaurisce nella declaratoria di improcedibilità dell’appello per difetto sopravvenuto di interesse, con compensazione delle spese di lite, conforme alla richiesta condivisa dalle parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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