Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Campania n. 2140 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio della domanda, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo più ravvisabile l’utilità concreta perseguita. Il giudice conserva tuttavia il potere di dare conto degli sviluppi processuali della controversia, anche in considerazione della durata del giudizio e dell’attività istruttoria espletata. La estromissione del soggetto privo di legittimazione passiva, che non ha adottato gli atti impugnati, può essere dichiarata anche in tale contesto. La compensazione delle spese tra tutte le parti trova giustificazione nell’articolazione della vicenda, mentre le spese del verificatore sono poste a carico delle parti in contesa secondo il riparto stabilito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni minerarie di acqua minerale site nel territorio comunale, ha impugnato gli atti con cui il Comune aveva approvato i lavori di costruzione di un depuratore e delle opere di collettamento. L’iniziativa traeva origine da un’ordinanza del Comandante di Polizia Locale, con la quale sarebbero stati resi noti i provvedimenti non conosciuti. Secondo la prospettazione attorea, le opere avrebbero interessato aree ricomprese nelle concessioni e avrebbero esposto a rischio di contaminazione la condotta dell’acqua minerale, per la mancata adozione delle cautele necessarie.

Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’insussistenza del rischio. Si è costituita anche la società affidataria dei lavori, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre alla tardività e all’infondatezza. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento depositati dal Comune, lamentando l’omessa indicazione della condotta idrica nella planimetria del progetto esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare, rilevando che la parte ricorrente, con nota del 27 febbraio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, essendo stato sottoscritto un accordo stragiudiziale ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in coerenza con il principio della domanda cui si conforma anche il processo amministrativo.

Il Tribunale non si limita alla declaratoria, ma ritiene di dover dare conto degli sviluppi della controversia, valorizzando la durata complessiva del giudizio e lo svolgimento di una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a., disposta con ordinanza istruttoria e poi integrata su sollecitazione delle osservazioni delle parti. Il percorso istruttorio ha visto la designazione dell’organismo verificatore e il deposito della relazione conclusiva, senza che le trattative stragiudiziali avviate in corso di causa avessero prodotto esito positivo prima della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alla posizione della società affidataria dei lavori, il Collegio ne dichiara il difetto di legittimazione passiva, non avendo essa adottato gli atti ritenuti lesivi e oggetto di impugnazione, con conseguente estromissione dal giudizio.

Sul regime delle spese, l’articolazione della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti. Il Collegio distingue tuttavia il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, ponendolo in parti uguali a carico esclusivamente della società ricorrente e del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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