Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (C.G.A.R.S. n. 969 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La declaratoria di improcedibilità non preclude l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la fondatezza delle contrapposte pretese per addossare le spese alla parte che sarebbe risultata soccombente ove si fosse giudicato. Nel caso di specie l’appello è stato proposto nonostante una precedente ordinanza della Sezione ne avesse già rilevato la manifesta inammissibilità e infondatezza, e ha impugnato un atto, il calendario delle udienze, privo di immediata lesività, essendo le doglianze rivolte contro previsioni legislative di cui era stata denunciata l’illegittimità costituzionale.
Il Fatto
L’appellante, già componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto del Presidente del C.G.A.R.S. n. 47 del 15 ottobre 2021, recante il calendario delle udienze per l’anno 2022, nella parte in cui non lo aveva inserito tra i magistrati chiamati a comporre i collegi, essendo cessato dal servizio dal settembre 2022. Con il medesimo ricorso aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di Consigliere di Stato, l’accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato e il ristoro dei danni, denunciando altresì l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/2003 in ordine alla durata temporanea dell’incarico e la contrarietà al diritto dell’Unione.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 382 del 2024, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, compensando le spese. La parte soccombente ha proposto appello, contestando l’inammissibilità e riproponendo i motivi di primo grado; la Sezione, con l’ordinanza cautelare n. 322 del 23 settembre 2024, ha respinto l’istanza. Prima dell’udienza di merito l’appellante ha poi dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con atto depositato in data 11 novembre 2025, l’appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse a coltivare il proposto gravame. Alla luce di tale dichiarazione la Sezione dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando la conforme orientazione di Cons. Stato, sez. VII, n. 6404 del 2025.
Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, ritenendolo operante anche in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6336 del 2019. Le spese seguono dunque la soccombenza che si sarebbe verificata in caso di decisione nel merito.
Il primo indice di soccombenza discende dal fatto che l’appello è stato proposto nonostante, con l’ordinanza n. 174 del 1° giugno 2023, la Sezione avesse già rilevato la manifesta inammissibilità e infondatezza delle doglianze, anche sul versante delle eccezioni di incostituzionalità. Il secondo indice attiene all’oggetto del giudizio: l’appellante ha impugnato un atto privo di immediata lesività, il calendario delle udienze, che si limita a distribuire i magistrati tra le sedute senza alcuna incidenza sulla permanenza in servizio o sulla quiescenza. Le lesioni lamentate deriverebbero, secondo la stessa prospettazione, da previsioni legislative, sicché sussisteva un difetto originario di interesse all’impugnazione del calendario.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese del grado sono poste a carico dell’appellante. Tenuto conto che l’attività difensiva dell’Avvocatura erariale si è limitata all’atto di costituzione, alla produzione di documenti e alla discussione in udienza, la liquidazione è contenuta in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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