Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sull’entità del credito (TAR Lombardia n. 1395 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza all’obbligo di conformarsi al giudicato e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne segue che la quantificazione operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione esecutiva. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito; l’Ufficio Scolastico Provinciale non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme così come calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione coattiva.
Alla luce di ciò il ricorso è accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’ente resistente e gli è assegnato un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione se non nei limiti di legge, con richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e determinando definitivamente l’importo dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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