Appello inammissibile se il difensore non è cassazionista (Cons. Stato n. 2069 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello al Consiglio di Stato proposto da difensore non iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori è inammissibile, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dal deposito di memorie o documenti nel termine fissato dal decreto presidenziale. La definizione del giudizio in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. resta pertanto possibile anche quando l’atto introduttivo sia stato notificato e depositato, se il difensore difetta del titolo professionale richiesto dall’art. 111 cod. proc. amm.. Nel merito, la legittimazione a richiedere il titolo paesaggistico in sanatoria spetta a chiunque abbia una relazione qualificata con il bene, anche di natura obbligatoria e non reale, purché assistita dal consenso del proprietario. Il giudice amministrativo non è chiamato a dirimere controversie civilistiche sulla proprietà, restando impregiudicati i rapporti tra privati.
Il Fatto
Una signora aveva presentato istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere di manutenzione straordinaria su un’unità immobiliare facente parte di un fabbricato, in forza di un atto di compravendita con riserva di proprietà. La Soprintendenza annullava d’ufficio l’autorizzazione già rilasciata e il Comune ingiungeva la demolizione delle opere.
Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglieva il ricorso, riconoscendo alla ricorrente la legittimazione a richiedere il titolo in sanatoria in virtù del possesso qualificato del bene. Gli eredi del dante causa proponevano appello, contestando la lettura dell’atto di compravendita e la sussistenza del possesso utile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che gli appellanti non hanno depositato memorie o documenti nel termine indicato dall’art. 72-bis, comma 2, c.p.a., né elementi utili ha offerto il Comune, costituitosi ad adiuvandum. Sussistono pertanto univoci elementi di inammissibilità: il difensore degli appellanti non risulta iscritto all’albo dei cassazionisti e delle magistrature superiori.
Il vizio è assorbente e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Il Collegio precisa peraltro che l’impugnazione è infondata anche nel merito, offrendo così una motivazione duplice che rafforza la tenuta della decisione.
Il punto centrale è la legittimazione a richiedere il titolo paesaggistico. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato osserva che il permesso di costruire — e, per analogia, il titolo paesaggistico — può essere rilasciato non solo al proprietario, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo, secondo l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Tale espressione va intesa nel senso ampio di legittima disponibilità dell’area, fondata su una relazione qualificata con il bene, reale o anche solo obbligatoria, purché con il consenso del proprietario.
Nel caso concreto, la pattuizione contrattuale consentiva espressamente alla compratrice di eseguire opere previo consenso scritto del venditore, già prestato con riferimento a un progetto redatto da un professionista indicato nominativamente. A ciò si aggiunge l’avvio, la sospensione e il completamento dei lavori, prova per facta concludentia del possesso. Il Collegio ribadisce che all’amministrazione non compete un’istruttoria volta a dirimere controversie civilistiche: essa deve limitarsi a verificare i requisiti soggettivi della richiesta.
Gli appellanti, in realtà, contestano la proprietà e non il possesso, pretendendo una pronuncia sull’interpretazione delle clausole contrattuali estranea al perimetro del giudizio amministrativo. Quanto autorizzato può non costituire illecito amministrativo e tuttavia integrare illecito civile, materia estranea alla pubblica amministrazione, come già affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 5115 del 2018. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della difesa comunale priva di autonoma valutazione.
Nota della Redazione
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