Patente nautica del preposto e requisiti di gara nelle imprese individuali (TAR Liguria n. 340 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della patente nautica richiesto per l’esercizio del noleggio di natanti da diporto non deve necessariamente essere posseduto dal titolare dell’impresa individuale, essendo sufficiente che il titolo abilitativo sia in capo al soggetto preposto all’attività ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.. È pertanto discriminatoria la clausola di gara che imponga all’imprenditore individuale il possesso personale della patente, consentendo invece alla società di designare un dipendente munito del titolo: situazioni simili sono trattate in modo irragionevolmente diverso. La clausola che impone l’esclusività dell’attività di noleggio e la prestazione personale del titolare è anticoncorrenziale e illegittima, non potendo l’esclusività costituire requisito indispensabile di partecipazione. La commissione di gara deve possedere adeguata competenza tecnica, in attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.; è invece superata, alla luce degli artt. 51 e 93 d.lgs. n. 36/2023, l’incompatibilità tra chi predispone gli atti e chi li valuta.
Il Fatto
La titolare di un’impresa individuale impugna, con ricorso straordinario poi trasposto davanti al TAR, gli atti della procedura indetta da un Comune ligure per l’assegnazione di n. 10 posti barca destinati al noleggio di natanti da diporto nel triennio 2023/2025. L’impresa è esclusa dalla graduatoria per tre ragioni: mancanza della patente nautica in capo alla titolare, carenza dell’autorizzazione dell’ente parco per operare nell’area marina protetta e assenza della dichiarazione di impegno a cessare ogni altra attività lavorativa.
La ricorrente contesta il bando, i chiarimenti, la nomina e la modifica della commissione, il verbale e la graduatoria; impugna inoltre il regolamento del porticciolo e l’ordinanza sindacale sulla regolamentazione delle attività marittime. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e per difetto di interesse, e oppone l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. Non soggiace alla prova di resistenza chi deduce vizi che colpiscono in radice la procedura selettiva e ne rendono necessaria la riedizione, secondo un orientamento pretorio consolidato richiamato dal Collegio. Il calcolo del punteggio ipotetico operato dalla difesa civica si fonda peraltro su un travisamento dell’anzianità di iscrizione dell’impresa.
Nel merito, la lex specialis è illegittima là dove esige la patente nautica in capo all’imprenditore individuale e consente invece alla società di designare un dipendente. L’art. 5 del D.M. 1° settembre 2021 si limita a richiedere che l’operatore organizzi la navigazione con un conducente abilitato; coerente con tale lettura è l’art. 2203 cod. civ. sulla preposizione. Trattare diversamente impresa individuale e società di persone, entrambe prive di personalità giuridica separata, integra una discriminazione irragionevole.
Anche il requisito dell’esclusività dell’attività di noleggio è illegittimamente restrittivo della concorrenza: è fisiologico che un operatore, specie in piccole realtà, eserciti più attività economiche, e l’efficienza del servizio dipende dalla capacità organizzativa dell’impresa. Parimenti anticoncorrenziale è l’obbligo di prestazione personale del titolare, non essendo preclusa la preposizione di dipendenti o collaboratori, anche in funzione di turnazione e sostituzione; né regge l’obiezione sulle verifiche quotidiane, superabile con l’indicazione preventiva dei conducenti.
Il Collegio accoglie anche la censura sulla composizione della commissione esaminatrice: nessuno dei commissari possedeva specifica competenza tecnico-nautica, necessaria in particolare per valutare le condizioni di conservazione del natante. Respinte invece le doglianze su criteri di punteggio, integrazione della commissione e obblighi dichiarativi, nonché quella sulla separazione tra fase di preparazione e valutazione, superata dagli artt. 51 e 93 d.lgs. n. 36/2023. I motivi avverso regolamento e ordinanza sindacale sono inammissibili per difetto di interesse attuale. Gli atti di gara, compresa l’esclusione, sono annullati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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