Appello pensionistico di guerra ammesso solo per motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 112 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra l’appello dinanzi alla Corte dei conti è limitato ai soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., che riproduce l’art. 1, comma 5, d.l. n. 453/1993. Le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di guerra e quelle concernenti la classifica o l’aggravamento delle stesse sono qualificate dal legislatore come questioni di fatto e non sono deducibili in appello. Esse possono essere prospettate soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia reso motivazione apparente. Il vizio motivazionale è ammissibile quando il ragionamento del primo giudice presenti illogicità argomentative, ossia premesse incompatibili con le conclusioni, anche per inadeguata o erronea applicazione di norme primarie.

Il Fatto

Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata aveva accolto il ricorso di un pensionato avverso il provvedimento con cui la Ragioneria territoriale dello Stato aveva respinto la domanda di miglior trattamento pensionistico di guerra per aggravamento delle infermità già riconosciute. Il ricorrente, titolare di un trattamento per cumulo ascritto alla 2° categoria con cumulo di 5/10 della differenza tra la 1° e la 2°, aveva chiesto l’ascrizione almeno alla 7° categoria Tab. A di ulteriori cicatrici, tra cui quelle del viso.

La Commissione medico di verifica aveva giudicato le infermità già riconosciute non aggravate e non aveva riconosciuto le cicatrici facciali come dipendenti da esiti di guerra. Il primo giudice, pur escludendo il nesso eziologico e l’aggravamento, aveva ritenuto il complesso morboso meritevole di un modesto aggravamento, pari al passaggio da tre a cinque annualità di Tab. B. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello per violazione di legge e motivazione contraddittoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità dell’impugnativa. L’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. limita l’appello pensionistico ai soli motivi di diritto ed esclude le questioni di dipendenza, classifica o aggravamento, espressamente qualificate come questioni di fatto.

Le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 hanno fissato i criteri distintivi: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia reso motivazione apparente. A tale indirizzo nomofilattico si è uniformata la giurisprudenza di merito, anche della Sezione d’appello.

Nel caso di specie il vizio motivazionale è ravvisabile. Il primo giudice, pur assumendo per non provato il nesso eziologico tra fatto di guerra e cicatrici della faccia, ha comunque riconosciuto il trattamento indennitario per il complesso morboso, in contrasto con il requisito della dipendenza previsto dall’art. 8, d.P.R. n. 915/1978.

La motivazione presenta dunque una contraddizione logica tra premesse e conclusioni, che rende il gravame ammissibile. L’appello va accolto e la sentenza annullata. Poiché l’aggravamento e gli accertamenti connessi, in primo luogo la dipendenza delle cicatrici facciali da causa di guerra, costituiscono questioni di fatto, gli atti sono rinviati al primo giudice, in diversa composizione, per nuova pronuncia sul merito e sulle spese, anche del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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