Appello pensionistico limitato al diritto, non al nesso causale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 101 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei conti, l’impugnazione è ammessa esclusivamente per motivi di diritto, con espressa esclusione delle questioni di fatto, ivi incluse quelle concernenti la dipendenza di un’infermità da causa di servizio. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione, mirino in realtà ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o una differente ricostruzione della fattispecie concreta. L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del CTU rientra nel suo potere discrezionale e non richiede una confutazione analitica di ogni rilievo del consulente di parte, essendo sufficiente che la motivazione dia conto, anche implicitamente, delle ragioni della maggiore attendibilità della consulenza d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico senza danno d’organo”, al fine di conseguire la pensione privilegiata. Il giudice di primo grado, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, aveva escluso la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, rigettando il ricorso.
Avverso tale pronuncia, l’interessato ha proposto appello, lamentando una motivazione asseritamente apparente e una non corretta valutazione degli elementi probatori e delle risultanze peritali. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del gravame, in quanto diretto ad ottenere un riesame del merito fattuale della controversia, in violazione dell’art. 170 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’appello inammissibile, richiamando il disposto dell’art. 170, primo comma, c.g.c., secondo cui nelle controversie pensionistiche l’impugnazione è ammessa esclusivamente per motivi di diritto. La norma delimita rigidamente l’effetto devolutivo dell’appello, escludendo ogni riesame del merito della controversia.
La Corte ha ricordato che le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che rientrano nei motivi di fatto – e sono pertanto inammissibili – le censure dirette ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, salvo che non evidenzino una motivazione apodittica, illogica o meramente apparente della sentenza appellata. Nel caso di specie, le censure dell’appellante, pur formalmente prospettate come vizi motivazionali, si risolvevano nella richiesta di una diversa valutazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e delle contrapposte valutazioni del consulente di parte.
La Corte ha accertato che la sentenza di primo grado recava una motivazione effettiva e non meramente formale, coerente e logicamente strutturata, avendo ricostruito puntualmente il quadro fattuale e sanitario. Le emergenze probatorie avevano evidenziato che l’appellante fosse soggetto obeso e con sintomi depressivi, possibili concause dell’ipertensione, e che egli avesse sempre svolto turni di lavoro assolutamente normali e in fascia diurna, escludendosi qualsivoglia concausalità efficiente del servizio svolto con le patologie riscontrate.
La scelta di aderire alle conclusioni del CTU, ha precisato la Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una confutazione analitica di ogni rilievo del consulente di parte. Ne consegue che le censure dell’appellante non evidenziavano alcun vizio di diritto, ma miravano esclusivamente ad ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, espressamente preclusa dall’art. 170 c.g.c. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con spese di lite compensate.
Nota della Redazione
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