Danno da perdita di chance nella responsabilità contabile degli enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 227 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per condotta omissiva del pubblico dipendente, il danno da perdita di chance non può essere accertato in via diretta, ma richiede un giudizio prognostico secondo la regola del più probabile che non. Il criterio opera sia sull’an debeatur sia sul quantum, coinvolgendo l’accertamento del nesso causale e delle conseguenze risarcibili. Quando la documentazione dimostra che la realizzabilità del credito è prossima alla certezza giuridica, il giudice può liquidare il danno equitativamente in misura vicina al danno pieno. La competenza ad adottare gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio è dei dirigenti o funzionari responsabili, non del sindaco; la sottoscrizione degli atti da parte di quest’ultimo ne fonda la responsabilità concorrente.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco, il segretario generale e la responsabile del settore Polizia locale di un Comune, contestando la prescrizione del credito derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni accertate in materia di ricette veterinarie. Secondo l’accusa, i tre convenuti, con ruoli diversi, avevano omesso la messa in mora della società gerente la farmacia e avevano adottato un’ordinanza di archiviazione viziata, cagionando un danno erariale quantificato in via principale in € 27.872,00 e, in via subordinata, in € 25.084,80, con quote rispettivamente del 40%, 45% e 15%.

I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità della domanda, qualificandola come danno da perdita di chance da liquidarsi equitativamente, e hanno contestato nel merito l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il segretario generale ha rivendicato la correttezza del proprio operato e, in subordine, ha chiesto la qualificazione della propria responsabilità come sussidiaria colposa.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del danno. La legittimità delle contestazioni del NAS non è dato assoluto, ma ragionevolmente probabile: il credito sanzionatorio sarebbe maturato solo al termine del procedimento, con esito giudiziale incerto. Si tratta, quindi, non di danno certo, ma di chance, prospettata dalla stessa Procura in via subordinata.

Sul piano dei principi, la Corte richiama l’insegnamento della Suprema Corte in materia di perdita di chance da condotta omissiva: il vantaggio patrimoniale non realizzatosi va accertato in via presuntiva o prognostica. La regola della preponderanza dell’evidenza, o “più probabile che non”, si applica non solo al nesso di causalità tra omissione ed evento, ma anche al collegamento tra l’evento e le conseguenze risarcibili. Tali principi sono ritenuti pacificamente applicabili alla responsabilità amministrativo-contabile, quando si contesti la violazione dei doveri di ufficio.

La Corte ricostruisce poi i compiti dei convenuti. Dopo la separazione tra politica e amministrazione, la competenza ad adottare gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio spetta ai dirigenti o funzionari responsabili degli uffici, non più al sindaco. Da qui l’imputazione della quota maggiore alla responsabile del settore (60%). Il sindaco, pur non titolare del potere, si è ingerito nella gestione sottoscrivendo gli atti contestati, con una quota del 20%. Al segretario generale è attribuita la restante quota del 20%, avendo avuto conoscenza della problematica senza sollecitare azioni correttive, pur non potendosi affermare una responsabilità di posizione.

Quanto al quantum, il Collegio, preso atto della limitazione della pretesa a € 24.784,00 e a otto verbali, procede al ricalcolo con valutazione equitativa. La vicinanza alla certezza giuridica appare estremamente probabile, sicché il danno è liquidato in € 20.000,00, comprensivo di interessi e rivalutazione, in misura vicina al danno pieno. Le somme sono ripartite in parti eguali tra la Regione e il Comune, senza vincolo solidale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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