Appello avverso sentenza declinatoria della giurisdizione soggetto a termini dimidiati (C.G.A.R.S. n. 916 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza che declina la giurisdizione è soggetto ai termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm. La notificazione deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e il deposito entro i successivi quindici giorni. Il giudice rileva d’ufficio la tardività della notificazione e del deposito, dichiarando l’appello irricevibile. La qualificazione degli atti impugnati e la nature della posizione giuridica vantata restano assorbite dalla declaratoria di irricevibilità.
Il Fatto
Taluni dipendenti a tempo indeterminato di un’azienda sanitaria provinciale impugnavano davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la deliberazione con cui era stato aggiornato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, unitamente alla nota che ne aveva recepito l’aggiornamento. Chiedevano altresì la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento di ricognizione del personale precario avviato con una precedente delibera.
I ricorrenti deducevano la violazione delle norme sul fabbisogno e sulla stabilizzazione, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che nessuna procedura di stabilizzazione fosse stata avviata e che le domande appartenessero alla cognizione del giudice ordinario. Proponevano appello i soccombenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’azienda sanitaria, secondo cui l’appello era stato notificato oltre il termine dimidiato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. La questione assume rilievo assorbente rispetto ai motivi di merito, tra cui la qualificazione del piano del fabbisogno come atto di macro-organizzazione e la sua riconducibilità ad atti di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992.
Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm. e la giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come i giudizi di impugnazione di sentenze declinatorie della giurisdizione siano soggetti ai termini dimidiati. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 4582/2019 e sez. V, n. 228/2016.
Il riscontro cronologico è decisivo. La sentenza appellata è stata pubblicata il 15 novembre 2023, mentre il ricorso in appello è stato avviato a notifica il 13 maggio 2024. Il termine di tre mesi risulta quindi ampiamente decorso, con conseguente tardività della notificazione e, a cascata, del deposito, da effettuarsi entro quindici giorni.
La Corte dichiara pertanto l’appello irricevibile per tardività. Restano assorbiti i motivi di merito e l’eccezione di carenza di interesse, fondata sul rilievo che gli atti impugnati erano ancora al vaglio dell’assessorato regionale e non produttivi di effetti lesivi. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, segue la soccombenza.
Nota della Redazione
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