Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per revocazione (C.G.A.R.S. n. 921 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso per revocazione ne determina l’improcedibilità per carenza di interesse. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia alla coltivazione del gravame e non esamina nel merito i motivi di revocazione in precedenza proposti. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accoglimento delle eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente propone ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., avverso la sentenza del C.G.A.R.S. n. 60 del 17 gennaio 2023, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare. Il gravame si fonda su un asserito errore di fatto revocatorio, consistente nella mancata percezione del contenuto del decreto assessoriale n. 22/2019 e della relativa Tabella “C”, nonché nella mancata percezione di un’eccezione di merito sollevata dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 99 del 27 marzo 2023 la Sezione respinge l’istanza cautelare, escludendo il fumus boni iuris: la revocazione è rimedio eccezionale e l’errore di fatto non è ravvisabile quando la dedotta mancata percezione degli atti ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente deposita memoria con cui dichiara di non avere più interesse alla decisione, essendo stato ribadito e confermato dalla Regione l’assetto organizzativo dei posti letto riconosciuti in forza dell’accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 risalente al 2013. Le parti resistenti insistono per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso per revocazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La questione non attiene al merito dei motivi di revocazione, ma alla persistenza dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione che deve sussistere fino al momento della pronuncia.
Risulta per tabulas che, con la memoria depositata il 15 ottobre 2024, la ricorrente ha dichiarato espressamente che è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso per revocazione, chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti con compensazione delle spese di giudizio. Il Collegio non può quindi che prendere atto della sopravvenuta improcedibilità del gravame.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione, comprese le eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti nelle memorie ex art. 73 cod. proc. amm. Il giudice non è chiamato a verificare la fondatezza dei motivi revocatori, essendo la vicenda processuale definita sul piano dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione tra le parti costituite, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso viene così dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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