Limiti dimensionali offerta tecnica e tassatività cause esclusione (TAR Puglia n. 1088 del 20.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei limiti dimensionali della relazione tecnica allegata all’offerta non comporta l’esclusione dalla gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione. Ove la lex specialis non preveda espressamente e chiaramente la sanzione dell’esclusione, la clausola che imponga un limite di pagine ha valore meramente formale e la sua violazione resta affidata alla valutazione della commissione, espressione di discrezionalità tecnica. La clausola priva di parametri di misurazione è, inoltre, indeterminata e di incerta applicazione. Il concorrente che deduca la violazione del limite deve allegare e provare, anche in via presuntiva, lo specifico e indebito vantaggio competitivo conseguito dall’aggiudicatario. Le valutazioni tecniche delle offerte sono sindacabili solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.

Il Fatto

Il Comune di Rignano Garganico indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori di manutenzione dell’immobile destinato a sede municipale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle valutazioni risultava prima graduata la società aggiudicataria, con punti 75,597, di cui 65,328 per l’offerta tecnica; la ricorrente si classificava seconda con punti 68,283. La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto, o in via subordinata per equivalente. Resisteva la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, nonché dall’istanza di deposito tardivo, poiché il ricorso è infondato nel merito.

Con la prima censura la ricorrente deduceva la violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica: la relazione dell’aggiudicataria constava di diciannove facciate, quindi di nove pagine fronte/retro, a fronte del massimo di cinque previsto dal Disciplinare. Il motivo è infondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il superamento dei limiti dimensionali non comporta esclusione, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, e la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa, con valutazione rimessa alla stazione appaltante.

Nel nuovo codice tale principio è introdotto tra i principi generali, in funzione strumentale rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 36/2023, con conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe. Nel caso concreto la prescrizione sul numero massimo di pagine non era prevista a pena di esclusione: la comminatoria invocata era contemplata solo nel successivo art. 17, relativo all’offerta economica. La clausola era peraltro del tutto generica, non precisando i parametri di misurazione, e come tale indeterminata e di incerta applicazione.

La ricorrente difettava inoltre di quel principio di prova circa l’effettivo, specifico e indebito vantaggio competitivo riportato dall’aggiudicataria. Quanto alla pretesa indicazione di ulteriori sub-criteri, la suddivisione della relazione in paragrafi costituisce mera tecnica redazionale a criteri invariati.

Infondate sono anche le censure sulla valutazione dell’offerta tecnica nel suo complesso. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra motivazione sufficiente ove siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione: tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri, tanto più è esaustiva l’espressione del punteggio numerico. Il criterio del metodo di attribuzione del coefficiente regolava puntualmente la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari.

Il separato punteggio per le migliorie risulta ininfluente sul punteggio complessivo, essendo stato conferito sulla base della media aritmetica dei coefficienti assegnati ai tre criteri discrezionali. Infine, le censure sulle valutazioni tecniche non raggiungono il grado di concludenza richiesto: la ricorrente non ha rappresentato macroscopici profili di travisamento, errore o irragionevolezza evidenti ictu oculi, limitandosi ad allegare in maniera assertiva l’inferiorità dell’offerta aggiudicataria. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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