Accesso difensivo ai documenti dei registri immobiliari e nozione di documento amministrativo (TAR Calabria n. 832 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’ordinamento e richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. In materia di accesso difensivo, il nesso di strumentalità è soddisfatto quando la documentazione richiesta è pertinente all’esigenza di tutelare i propri interessi giuridici. L’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento. La nozione di documento amministrativo è più ampia di quella di provvedimento e comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche di provenienza privata, purché detenuti stabilmente dall’amministrazione per le proprie attività istituzionali. Gli atti posti a base della trascrizione nei pubblici registri immobiliari, ove esistenti, hanno funzione endoprocedimentale e sono accessibili, non potendo la loro natura privata fondare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare pro indiviso di beni già compresi in una massa ereditaria, aveva convenuto in giudizio la divisione della comunione dinanzi al giudice ordinario, definita con decreto di sorteggio del 2011 che assegnava i lotti senza indicare nominativi dei contitolari e quote di proprietà. Da un’ispezione ipotecaria emergeva che, a seguito della trascrizione di quel decreto, risultavano attribuite a ciascun erede quote di proprietà sui singoli beni, sebbene il titolo non le contenesse.

Per comprendere su quale documentazione si fosse fondata quella trascrizione, il ricorrente presentava all’Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare due istanze ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. La prima non riceveva riscontro; la seconda era rigettata con provvedimento del 17 agosto 2023, sul rilievo che gli atti custoditi nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., non sarebbero qualificabili come documenti amministrativi. Proponeva quindi due ricorsi, poi riuniti ex art. 70 cod. proc. amm., per l’annullamento del silenzio e del diniego e per l’accertamento del diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990, che esige un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, e l’art. 24, comma 7, che garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso concreto, la documentazione richiesta è pertinente all’esigenza di tutelare i diritti dominicali del ricorrente, che contesta l’individuazione arbitraria delle quote operata in sede di trascrizione.

Sul riparto di valutazioni, il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: l’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. non devono compiere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, perché simile apprezzamento spetta all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario per radicale assenza dei presupposti legittimanti.

Quanto all’eccezione principale dell’amministrazione, il Collegio osserva che la nozione di documento amministrativo ex art. 22, comma 1, lett. d) legge n. 241/1990 è più ampia di quella di provvedimento e ricomprende ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale.

L’accesso può quindi investire anche atti formati da soggetti privati, purché detenuti stabilmente dall’amministrazione per l’espletamento delle proprie attività istituzionali: la norma si riferisce ad atti anche solo detenuti. Nel caso di specie la documentazione richiesta, laddove esistente, riveste funzione endoprocedimentale, essendo quella sulla cui base è stata disposta l’assegnazione pro quota dei beni, e ne condivide lo statuto ai fini dell’accesso.

I ricorsi riuniti sono pertanto accolti, con dichiarazione del diritto all’accesso e ordine all’amministrazione di esibire i documenti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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