Appello penale, specificità dei motivi e formula assolutoria implicita (Cass. pen. Sez. III n. 36751 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi solo quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato. Il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non ricomprende la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, che il legislatore non menziona tra le cause di inammissibilità, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione. La mancata indicazione della formula assolutoria finale non costituisce di per sé elemento ostativo all’ammissibilità formale dell’appello, quando la lettura complessiva dell’atto consente di individuare agevolmente la formula richiesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 14 aprile 2026, dichiara inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 21 novembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per due episodi unificati dalla continuazione del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.
La Corte territoriale ritiene generiche le censure difensive e, in particolare, la formula assolutoria invocata, non desumibile con chiarezza dai motivi di impugnazione. L’imputato ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., per essere l’appello fondato su critiche specifiche al giudizio di responsabilità e la declaratoria di inammissibilità imperniata su meri rilievi formali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, ripreso dalla giurisprudenza successiva all’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., che ha positivizzato i canoni elaborati dalla Suprema Corte (cfr. Sez. IV n. 36154 del 2024 e Sez. III n. 12727 del 2019). L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Le Sezioni Unite hanno però precisato che nel giudizio di appello sono deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, perché quel giudizio ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice. Il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può quindi ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non espressamente menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità, a differenza di quanto vale per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicando tali premesse, la Corte rileva che le censure difensive, a prescindere dalla loro fondatezza, non erano generiche, essendo ancorate a circostanze fattuali non astratte. L’appellante aveva fornito, sia pur sinteticamente, una propria lettura alternativa degli elementi probatori su cui si reggeva l’articolato apparato argomentativo della sentenza di primo grado, con specificità non insufficiente.
Quanto alla formula assolutoria, la sua mancata indicazione non è di per sé ostativa all’ammissibilità formale dell’appello, soprattutto quando la lettura complessiva dell’atto consente di individuare agevolmente la formula richiesta. Le doglianze ruotavano attorno all’asserita carenza dell’elemento soggettivo del reato, cosicché l’assoluzione implicitamente invocata era evidentemente quella perché il fatto non costituisce reato, come la stessa Corte territoriale aveva mostrato di aver compreso.
Il ricorso è pertanto fondato. In sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Nota della Redazione
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