Obbligo di motivazione rafforzata e dolo nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 36756 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto all’obbligo di motivazione rafforzata: deve analizzare in modo stringente il provvedimento impugnato, confrontarsi criticamente con il ragionamento probatorio del primo giudice ed esplicitare le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati assumono una diversa valenza dimostrativa. Non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti. In tema di art. 95 d.P.R. n. 115/2002, il dolo generico non può essere desunto dalla sola materialità della sottoscrizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dalla presenza dell’avvertenza sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. Il giudice di appello che, in riforma dell’assoluzione, affermi la responsabilità penale deve indicare le ragioni per le quali il comportamento dell’imputato non costituisca espressione di mera leggerezza, ma di un atteggiamento doloso.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10.10.2023, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. La Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, nonché la manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza del dolo generico senza una concreta indagine sulla effettiva rappresentazione e volontà della falsità, inferendolo dalla sola sottoscrizione dell’istanza. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell’art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., per avere i giudici di appello sovvertito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudice che riforma la decisione di primo grado deve adempiere all’obbligo di motivazione rafforzata, con un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un’analisi approfondita della sentenza impugnata e su un confronto critico con il ragionamento probatorio (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio).

La Corte precisa che tale obbligo impone di dimostrare di avere compiuto un’analisi piena del provvedimento, di spiegare perché non si è condiviso il decisum e di chiarire le ragioni che fondano la nuova decisione, all’esito di un confronto serrato con la sentenza di primo grado. La motivazione rafforzata esige la formazione di un nuovo corpo motivazionale che riesamini il materiale probatorio e dia ragione delle difformi conclusioni con forza persuasiva superiore.

Il Collegio distingue poi il contenuto dell’obbligo a seconda dell’esito: per condannare in appello a fronte di un’assoluzione in cui sia emerso un dubbio ragionevole occorre rimuovere il dubbio dimostrandone l’infondatezza o l’inesistenza, mentre per assolvere in riforma di una condanna è sufficiente una razionale giustificazione della difforme conclusione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, P.g. in proc. Troise).

Nel caso di specie, la Corte rileva che, nonostante l’overturning della sentenza assolutoria, la Corte territoriale ha omesso una motivazione rafforzata in ordine alla ricostruzione del fatto e all’elemento psicologico. Il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni dell’imputato, che aveva sostenuto di essere analfabeta e di essersi limitato a sottoscrivere il modulo senza chiederne la lettura, ritenendo la falsa dichiarazione frutto di mera negligenza. La Corte di appello si è invece limitata ad affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo richiamando la dichiarata consapevolezza delle conseguenze penali contenuta nell’istanza, attribuendo valore decisivo alla sottoscrizione senza indicare le ragioni per le quali tale comportamento costituisca atteggiamento doloso e non mera leggerezza.

La Corte conclude che, non avendo dato conto delle ragioni del difforme giudizio sulla negligenza, la Corte territoriale è venuta meno all’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza (Sez. 2, n. 57765 del 20/12/2018, Diop). Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Nota della Redazione

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