Appello trattato in udienza senza richiesta e senza il difensore: la sentenza è nulla in modo assoluto (Cass. pen. Sez. V n. 14827 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, qualora, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, la celebrazione del giudizio sia avvenuta in forma partecipata senza la presenza del difensore dell’imputato, la sentenza è viziata da nullità assoluta atteso che tale modello procedimentale prevede la presenza obbligatoria del difensore ed è del tutto difforme dal rito cartolare su cui la parte, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto ragionevole affidamento. (Rv. 289810-01)
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di percosse (art. 581 cod. pen.), condannandolo anche al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il Tribunale di Cagliari, quale giudice di appello, ha confermato la decisione. L’udienza di appello, però, si era svolta in forma pubblica e partecipata, con la sola presenza del pubblico ministero che aveva concluso oralmente, senza che alcuna parte avesse chiesto la trattazione orale e senza il difensore dell’imputato, né la nomina di un difensore d’ufficio.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.: il difensore, in mancanza di diverse indicazioni, aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione camerale non partecipata, e la celebrazione in udienza pubblica senza la sua presenza aveva violato il contraddittorio; il Tribunale aveva inoltre liquidato le spese alla parte civile benché questa non avesse depositato conclusioni scritte. Con il secondo motivo ha lamentato la carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità, a fronte delle contraddizioni tra la versione della persona offesa e quella degli altri due testi. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Il rito partecipato si svolge secondo un modello procedimentale del tutto diverso da quello scritto e richiede la presenza obbligatoria del difensore. Nel caso, le indicazioni contenute nel decreto notificato avevano radicato nel difensore il ragionevole convincimento che il processo di appello sarebbe stato trattato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, non essendo state avanzate richieste di diverso tenore nel termine di quindici giorni fissato dal giudice.
La decisione di trattare il giudizio in pubblica udienza, in assenza di istanza di discussione orale, con la partecipazione del solo pubblico ministero e senza neppure designare un difensore d’ufficio, non solo è stata scorretta, ma ha comportato la celebrazione con una forma del tutto diversa da quella cartolare, divenuta ordinaria dopo la riforma Cartabia con l’art. 598-bis cod. proc. pen., e per di più con la necessaria presenza del difensore. La Corte richiama Sez. 3, n. 3 del 2024 che, pur riferita alla disciplina emergenziale pandemica, ha espresso un principio valido anche nel nuovo regime: il decorso del termine perentorio per chiedere la discussione orale consolida la trattazione scritta, rendendo irrilevanti le vicende successive diverse dalla nullità degli atti introduttivi e dalla non corretta instaurazione del contraddittorio.
Il mancato avviso di fissazione dell’udienza pubblica all’imputato e al difensore e la mancata assistenza obbligatoria del difensore in udienza hanno quindi determinato una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del 2025).
La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, quale giudice di appello. Nulla è stato riconosciuto alla parte civile per le spese, stante la soccombenza e la tardività della richiesta.
Nota della Redazione
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