Sequestro di cellulari e pc: proporzionalità anche qualitativa, ma senza protocolli rigidi (Cass. pen. Sez. VI n. 15409 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il principio di proporzionalità, cui deve riconoscersi valenza anche qualitativa nel caso in cui il vincolo comporti l’accesso a dati digitali, acquisibili con le moderne tecnologie in modo massivo e indiscriminato, impone la necessaria comparazione tra l’entità della lesione al diritto di riservatezza e la valenza del fine perseguito dall’autorità inquirente, in ossequio ai criteri interpretativi delle garanzie costituzionali quali delineati dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché alle corrispondenti garanzie sancite dalla Carta dei diritti fondamentali della medesima istituzione sovranazionale. (Rv. 289892-02)
In tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative. (Rv. 289892-01)
Il Fatto
In un’indagine per corruzione, il pubblico ministero presso il Tribunale di Novara aveva disposto perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di tre pubblici funzionari, finalizzate al sequestro di computer, supporti di memoria, telefoni, documenti cartacei e strumenti di pagamento, con previsione di acquisire la messaggistica tra gli indagati relativa agli accordi corruttivi. In sede di riesame il pubblico ministero aveva precisato che i dati sequestrati erano le comunicazioni tra gli indagati del 2024 e 2025 e che i dispositivi sarebbero stati restituiti dopo la copia forense ex art. 360 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro.
I tre indagati hanno proposto ricorso per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza: il decreto non indicava le ragioni di un sequestro così esteso, i criteri di selezione e i tempi; l’integrazione del pubblico ministero in udienza era tardiva e generica; il sequestro era esplorativo. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente ai dispositivi informatici.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato i ricorsi. Il divieto di sequestrare masse indistinte di documenti vale anche per gli archivi informatici. La proporzionalità, prevista dall’art. 275 per le misure cautelari personali, è principio generale valido anche per il sequestro probatorio (Sez. U, n. 5876 del 2004; Sez. U, n. 36072 del 2018): in senso quantitativo preclude l’eccessività del mezzo e l’uso esplorativo.
In ambito sovranazionale l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali UE, l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza della Corte di giustizia (C-178/22; C-470/21) impongono di comparare, caso per caso, la gravità dell’ingerenza nella vita privata con l’importanza dell’obiettivo investigativo. Poiché la Carta vale come criterio interpretativo delle garanzie costituzionali (Corte cost. n. 113/2025), il principio assume anche una valenza qualitativa, rilevante soprattutto per i dati digitali.
Il decreto deve indicare le ragioni di un sequestro esteso o le informazioni ricercate, i criteri e i tempi della selezione (Sez. 6, n. 17677 del 2025). Questi criteri, però, non sono un protocollo rigido: vanno calati nel caso concreto, senza imporre al pubblico ministero di cercare solo ciò che sa già di trovare. I tempi possono essere inesigibili quando il numero dei dispositivi rende imprevedibile l’analisi. Le parole chiave sono solo uno degli strumenti di selezione, sostituibili da tipologie di documenti, contesti comunicativi o relazioni tra soggetti. È ammessa l’apprensione di un’intera categoria di beni da selezionare poi, se motivata dal tipo di reato e dalla difficoltà di individuare ex ante l’oggetto (Sez. 6, n. 34265 del 2020).
Nel caso, la contestazione di stabile asservimento dei pubblici ufficiali al privato corruttore giustificava un sequestro ampio; il criterio della messaggistica tra indagati sugli accordi corruttivi era adeguato, non risultando rapporti personali estranei al contesto professionale; il riferimento al tempo del reato era perimetrazione sufficiente; la copia forense ex art. 360 con restituzione a fine operazioni era tempo adeguato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Nota della Redazione
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