Apporto a fondo immobiliare escluso da imposta proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 23459 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento, in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata a uno scopo vincolato ed eterodeterminato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari di cui all’art. 1 della Tariffà, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La disciplina di cui all’art. 9 d.l. n. 351/2001, richiamata dall’art. 7 della Tabella del d.P.R. n. 131/1986, ha natura di disciplina ordinaria e non agevolativa, con la conseguente inapplicabilità dell’abrogazione di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011. Ne discende l’illegittimità dell’imposta proporzionale e delle sanzioni commisurate a essa.
Il Fatto
Una società, quale incorporante di istituti di credito, aveva sottoscritto le quote di un fondo alternativo immobiliare mediante apporto di beni immobili abitativi e strumentali, assoggettando l’atto, per gli immobili abitativi, all’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle entrate aveva notificato avviso di liquidazione con il quale assoggettava l’atto all’imposta proporzionale del 9%, applicando altresì le sanzioni per la tardiva registrazione dell’atto ricognitivo di avveramento delle condizioni sospensive. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva confermato integralmente l’avviso di liquidazione, affermando la natura agevolativa della disciplina degli apporti ai fondi e la sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 23/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla corretta qualificazione della disciplina applicabile all’apporto di immobili in favore di fondi comuni di investimento, rilevandone l’afferrenza al profilo impositivo e disponendo l’assorbimento del primo nell’accoglimento del secondo.
Il giudice di legittimità ha negato che l’art. 9 d.l. n. 351/2001 configuri un’agevolazione fiscale: la norma, nel regolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante dei fondi comuni immobiliari, integra un vero e proprio statuto fiscale complessivo, ossia una disciplina impositiva globale, sistematica e ordinaria. Da tale natura deriva l’inapplicabilità dell’intervento abrogativo di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011, riferito unicamente alle agevolazioni in senso stretto e non già ai regimi strutturali la cui differenziazione trova legittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche intrinseche dell’istituto.
La Corte ha inoltre escluso l’assimilabilità dell’apporto al trasferimento di diritti reali immobiliari: il conferimento comporta la costituzione di un patrimonio separato e vincolato, del quale la società di gestione non può disporre liberamente, essendo tenuta ad agire nell’esclusivo interesse dei partecipanti. La fattispecie è stata pertanto accostata all’ambito societario e non a quello traslativo, in conformità ai precedenti richiamati. Sulla base di tali argomentazioni è stata affermata l’illegittimità dell’imposizione proporzionale, con conseguente assorbimento delle questioni relative alla legittimazione passiva della società incorporante.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha rilevato la fondatezza, discendendo l’illegittimità delle sanzioni, calcolate in misura proporzionale, dalla medesima erronea interpretazione che aveva condotto all’applicazione dell’imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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