Competenza territoriale per l’accertamento dell’imposta di registro su scritture private non autenticate (Cass. civ. Sez. 5 n. 22159 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, la competenza per il controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta relativa alle scritture private non autenticate spetta all’ufficio territoriale dell’amministrazione finanziaria presso il quale la registrazione è stata eseguita, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, che rimette la scelta dell’ufficio alla volontà delle parti. Il vizio di incompetenza territoriale dell’ufficio che emana l’atto impositivo costituisce un vizio tipico dell’atto, che ne legittima l’annullamento giurisdizionale ma non ne determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Detta competenza non è condizionata dal domicilio fiscale del contribuente, criterio rilevante solo per le imposte dirette ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di liquidazione per l’imposta di registro non versata su un contratto di locazione immobiliare, stipulato mediante scrittura privata non autenticata e registrato presso la Direzione Provinciale n. 1 di Roma. La contribuente, con domicilio fiscale in Guidonia Montecelio, impugnava l’atto deducendo la nullità per incompetenza territoriale dell’ufficio emanante, essendo competente, a suo dire, la Direzione Provinciale n. 3 di Roma.
I giudici di primo e secondo grado accoglievano la tesi della contribuente, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per violazione delle regole sulla competenza territoriale degli uffici. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente, chiarendo che l’eventuale incompetenza territoriale dell’ufficio finanziario costituisce un vizio proprio dell’atto impositivo, che ne comporta l’annullamento ad opera del giudice tributario, ma non incide sulla impugnabilità della caducazione giudiziale. Il richiamo all’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990, conferma la natura di vizio di legittimità dell’atto, ora codificato anche dall’art. 7-bis, comma 1, della legge n. 212/2000.
Nel merito, la Corte ha enunciato il principio per cui la competenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro varia a seconda della natura dell’atto da registrare. Per gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti giudiziari, la competenza è determinata dalla circoscrizione in cui risiede il pubblico ufficiale che ha richiesto la registrazione, mentre per le scritture private non autenticate la scelta dell’ufficio è rimessa alla volontà delle parti, potendo la registrazione essere eseguita presso qualsiasi ufficio.
La conseguenza è che, per le scritture private non autenticate, l’ufficio competente per le successive attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione è esclusivamente quello presso cui la registrazione è stata materialmente eseguita. Il domicilio fiscale del contribuente, criterio utilizzato dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, è stato preso in considerazione dal legislatore soltanto per le imposte dirette e non può essere esteso all’imposta di registro.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ritenendo errata la convinzione dei giudici di merito che la competenza all’emanazione dell’avviso di liquidazione fosse riservata all’ufficio nel cui ambito territoriale era compreso il domicilio fiscale della contribuente. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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