Notifica ex art 60 lett e dPR 600/73 e valore certificato residenza (Cass. civ. Sez. V n. 24781 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, il criterio distintivo tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta risiede nell’oggetto delle circostanze rilevanti: le prime concernono il destinatario o i soggetti abilitati a ricevere l’atto, le seconde il luogo in cui la notificazione deve essere eseguita. Quando l’ufficiale notificatore accerta in loco che il destinatario non è reperibile presso l’indirizzo risultante dai registri anagrafici, la relata costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente e non può inficiare tale attestazione, avendo valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza del destinatario. È pertanto legittima la notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
La ricorrente impugnava un’intimazione di pagamento deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti, segnatamente di sei cartelle di pagamento relative a crediti tributari. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche. La decisione era confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e sostenendo che il giudice del gravame avrebbe errato nel considerare validamente notificate le cartelle. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che l’ufficiale addetto alla notifica avesse erroneamente applicato la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta, di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, laddove sarebbe stata dovuta quella degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. per l’irreperibilità relativa. A supporto allegava il certificato di residenza storico e lo stato di famiglia, documentanti la sua residenza anagrafica in un determinato indirizzo milanese fino al novembre 2019.
La Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo non è sufficientemente specifico: non sono state trascritte nel ricorso le relate di notifica contestate. Il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata, la cui omissione determina l’inammissibilità del motivo, risultando la trascrizione strettamente funzionale alla comprensione dello stesso.
Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato. Dalle relate riprodotte nel controricorso emerge che l’organo notificatore si era recato all’indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente, constatando che nessun citofono o cassetta postale riportava il suo nominativo e che il custode aveva dichiarato che il destinatario si era trasferito. La notifica è stata quindi correttamente ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta.
La Corte ha richiamato i precedenti Cass. n. 16696/2013 e Cass. n. 27729/2024 sul criterio distintivo tra le due ipotesi di irreperibilità. Ha poi escluso che il certificato di residenza abbia efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti dell’ufficiale giudiziario: l’attestazione del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso e non può essere inficiata da certificati anagrafici, che attestano solo formalmente la persistente residenza e rivestono valore meramente presuntivo, nella specie smentito dagli accertamenti in loco.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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