Escussione della fideiussione e inadempimento nel PIRUEA: difetto di giurisdizione e non essenzialità della prestazione (TAR Veneto n. 1617 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’exceptio inadimplenti contractus, ex art. 1460 cod. civ., è ammissibile solo se il rifiuto di adempiere non è contrario a buona fede, dovendo sussistere proporzionalità tra l’inadempimento altrui e la prestazione rifiutata, valutata in relazione alla causa concreta dell’accordo. La domanda di annullamento dell’escussione di una garanzia fideiussoria, quando non costituisce conseguenza automatica di un provvedimento amministrativo autoritativo ma è la determinazione consequenziale dell’Amministrazione dinanzi all’inadempimento contrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto contrattuale venuto meno per decorso del termine decennale di efficacia non può essere dichiarato risolto per inadempimento. La decadenza del PIRUEA non comporta il venir meno della destinazione urbanistica dell’area, che permane sino a nuova pianificazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per l’attuazione di un PIRUEA, impegnandosi a realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e una palestra, mentre l’Amministrazione era obbligata a realizzare una pista ciclopedonale entro dicembre 2008. A fronte dell’inerzia comunale e della volontà di non completare la palestra, la società ha agito per la risoluzione della convenzione, l’accertamento negativo dell’inadempimento e l’annullamento delle determinazioni con cui il Comune aveva escusso le fideiussioni. Il Comune ha proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento della ricorrente. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato le delibere di variante urbanistica che avevano attribuito all’area una destinazione residenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in via generale, che l’exceptio inadimplenti contractus è strumento di autotutela che richiede la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra i reciproci inadempimenti, valutato secondo buona fede oggettiva e in relazione alla situazione oggettiva del sinallagma. Nel caso di specie, il rifiuto della ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni non è risultato giustificato: la pista ciclopedonale, pur essendo una prestazione dovuta dal Comune, aveva funzione ancillare rispetto alla causa concreta dell’accordo, volta alla realizzazione del nuovo polo scolastico-sportivo. La ricorrente, inoltre, non aveva mai formalizzato una diffida ad adempiere e aveva ritardato l’avvio delle opere, realizzando solo parzialmente le urbanizzazioni.
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, la Corte ha escluso che potesse essere dichiarata, essendo il rapporto già venuto meno per decorso del termine decennale di efficacia del PIRUEA. Non sussistendo inadempimento imputabile al Comune causalmente idoneo a determinare i danni lamentati, è stata rigettata anche la domanda risarcitoria della ricorrente.
La domanda riconvenzionale del Comune è stata accolta limitatamente all’accertamento dell’inadempimento della società, mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria, formulata in termini esplorativi e priva di compiuta individuazione delle voci di danno.
Il Collegio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento dei provvedimenti di escussione della garanzia fideiussoria, richiamando il principio per cui, quando l’escussione non è conseguenza di un provvedimento autoritativo ma costituisce determinazione conseguenziale all’inadempimento contrattuale, la domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo state annullate in autotutela le delibere impugnate. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, poiché la destinazione residenziale dell’area è stata cristallizzata da successivi atti di governo del territorio non impugnati, e comunque infondati, in quanto la decadenza del PIRUEA non determina il venir meno della destinazione di zona, che sopravvive fino all’approvazione di una nuova pianificazione.
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Nota della Redazione
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