Tutela legale: libera scelta del difensore anche nella mediazione obbligatoria (Arbitro Assicurativo n. 536 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione di tutela legale, la clausola delle condizioni generali che riservi all’impresa la scelta del difensore o imponga il ricorso a un legale del proprio network fiduciario non può comprimere la facoltà dell’assicurato di scegliere il professionista di propria fiducia. Tale libertà opera anche nella fase stragiudiziale e, in particolare, nell’ambito della mediazione obbligatoria prodromica al giudizio, che costituisce condizione di procedibilità della domanda e richiede l’assistenza necessaria di un avvocato. L’art. 174 CAP, letto in conformità alla direttiva 2009/138/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, prevale su interpretazioni contrattuali restrittive, che vanno risolte secondo il criterio dell’interpretazione contra proferentem e del favor per il consumatore.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con l’impresa convenuta una polizza di tutela legale e, il 14 ottobre 2025, aveva denunciato un sinistro relativo a una controversia per una servitù di passaggio, rientrante nella copertura “vita privata”. L’impresa aveva dapprima confermato l’apertura del sinistro, poi aveva contestato la possibilità di scegliere liberamente il legale nella fase stragiudiziale, imponendo un professionista del proprio network fiduciario, e aveva trasmesso i dati della controversia a un legale fiduciario senza procura né consenso.
Dopo il reclamo del 21 ottobre 2025, il reclamo all’IVASS e il diniego di liquidazione del 29 dicembre 2025, la ricorrente ha adito l’Arbitro Assicurativo chiedendo il rimborso delle spese di mediazione e legali, pari a euro 987,41. L’impresa ha resistito invocando le condizioni di polizza e l’art. 174 CAP, sostenendo che la facoltà di scelta del legale sarebbe circoscritta alla sola fase giudiziaria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel significato da attribuire alla Sezione “Gestione del sinistro – Scelta del Legale” delle condizioni generali, richiamata dall’art. 1.6 della polizza. Si tratta di stabilire se tale clausola precluda all’assicurato di nominare un legale di fiducia nell’intera fase stragiudiziale, compresa la mediazione obbligatoria, oppure si limiti a indicare una modalità di definizione bonaria del sinistro.
Il Collegio richiama l’art. 174 CAP e l’art. 201 della direttiva 2009/138/CE, già art. 4 della direttiva 87/344/CEE, e la giurisprudenza europea. La Corte di giustizia, 7 novembre 2013, C-442/12, Jan Sneller, ha chiarito che l’assicuratore non può subordinare la copertura delle spese del legale liberamente scelto alla propria valutazione. La Corte di giustizia, 14 maggio 2020, C-667/18, Orde van Vlaamse Balies, ha precisato che la nozione di “procedimento giudiziario” comprende ogni fase, anche preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale, e che la mediazione stragiudiziale non ne è esclusa.
Il Collegio sottolinea che tale indicazione è vincolante per gli arbitri chiamati a pronunciare secondo diritto, in forza del principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, richiamando la Corte cost. n. 263 del 2022 e la Corte cost. n. 71 del 2026, oltre alla giurisprudenza di legittimità.
La clausola delle condizioni generali appare quindi vaga e non idonea a imporre l’incarico a un legale fiduciario. Il Collegio la interpreta come semplice indicazione riferita alla fase d’esordio del sinistro, senza compressione della libertà di scelta, valorizzando gli artt. 1367 e 1370 cod. civ. e l’art. 35, comma 2, cod. cons. La mediazione in materia di diritti reali e condominio è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e richiede l’assistenza di un avvocato ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’impresa al pagamento di euro 987,41, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, del contributo di euro 200,00 in favore dell’IVASS e del rimborso di euro 20,00. Le doglianze sul trattamento dei dati personali sono dichiarate prive di domanda specifica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola