Annullata senza rinvio l’ordinanza che blocca l’archiviazione chiesta dal PM (Cass. pen. Sez. I n. 35380 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta rivolta dal pubblico ministero al giudice dell’udienza predibattimentale di fissazione della data di comparizione, ai sensi degli artt. 132 e 160 disp. att. cod. proc. pen., non integra atto di esercizio dell’azione penale. Nel procedimento con citazione diretta la determinazione di esercizio dell’azione penale è espressa con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 552 cod. proc. pen.. Il giudice dell’udienza preliminare che, sul falso presupposto della già intervenuta irretrattabilità dell’azione, dichiari il non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione, esercita un potere in astratto esistente ma in concreto inesistente. Il provvedimento è affetto da abnormità per carenza di potere in concreto e va annullato senza rinvio.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, nel corso di un procedimento a citazione diretta, aveva dapprima chiesto la fissazione dell’udienza predibattimentale e, in un momento successivo, aveva presentato richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato. Il giudice dell’udienza preliminare, con provvedimento del 13 marzo 2026, ha ritenuto che la precedente richiesta di fissazione dell’udienza integrasse esercizio dell’azione penale e che, dunque, non potesse seguirvi una richiesta di inazione.
Su questa base il GIP ha emesso decisione di non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione. Il pubblico ministero territoriale ha impugnato il provvedimento per cassazione, deducendone l’abnormità e sostenendo la piena legittimità della richiesta di archiviazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’abnormità strutturale elaborata dal costante indirizzo di legittimità nel rapporto tra giudice e pubblico ministero. Essa ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento, per carenza di potere in astratto, oppure quando, pur esercitando un potere previsto, lo devia rispetto allo scopo del modello legale, in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge: è la carenza di potere in concreto.
Il collegio richiama altresì l’abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento o di impossibilità di proseguirlo, quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo. Sul punto è citata Sez. U n. 37502 del 28/04/2022, che ha qualificato come abnorme l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto del rito della citazione diretta, trattandosi di atto che impone attività processuale contra legem, in violazione dei diritti difensivi, con indebita regressione e stasi.
Nel caso esaminato il potere di affermare il non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione è in astratto esistente, ma è stato esercitato su un falso presupposto. Il GIP ha attribuito alla richiesta di individuazione della data di comparizione, rivolta dal pubblico ministero al giudice dell’udienza predibattimentale, la natura di atto di esercizio dell’azione penale, con conseguente irretrattabilità.
Dal sistema normativo tale natura non emerge. La determinazione di esercizio dell’azione penale, nel rito della citazione diretta, viene espressa con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 552 cod. proc. pen., e non con la mera richiesta di fissazione dell’udienza. Va pertanto rilevata la carenza di potere in concreto. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari – ufficio GIP per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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