I dissidi familiari giustificano la revoca del porto d’armi (TAR Liguria n. 1044 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi, che costituisce deroga al divieto generale di detenzione delle armi, rimovibile solo in assenza di rischi anche solo potenziali. Il provvedimento di revoca non richiede un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, avendo natura cautelare e non sanzionatoria. Gli accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per revocare la licenza, potendo determinare un concreto pericolo di abuso delle armi. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità e il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su situazioni non penalmente rilevanti, purché la prognosi sia ancorata a solidi presupposti di fatto e rispetti il principio di proporzionalità. Il rilascio del titolo non genera affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso caccia da diversi anni, era stato destinatario di un provvedimento di revoca della licenza adottato dalla Questura di Savona nell’ottobre 2022. Il provvedimento traeva origine da un episodio dell’11 febbraio 2022, quando, a seguito di un diverbio con la convivente, i Carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione ritirando cautelativamente le armi ivi detenute. Successivamente, la convivente aveva proposto querela e altre armi erano state consegnate ai militari dalla compagna e dalla figlia del ricorrente, che le avevano reperite.
L’atto impugnato era motivato con riferimento alla presenza di dissidi nei rapporti familiari e al deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 20-bis della l. n. 110 del 1975. Il ricorrente aveva contestato il provvedimento deducendo carenza dei presupposti, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e mancanza di attualità del pericolo, rappresentando anche l’emissione di due sentenze di non luogo a procedere per remissione della querela e per intervenuta oblazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la regola generale è il divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione costituisce un’eccezione rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve prevenire anche rischi solo potenziali. La misura revocatoria non richiede un accertamento di pericolosità sociale, essendo priva di intento sanzionatorio e volta a tutelare l’incolumità dei consociati; i contrasti familiari, in particolare, possono incidere sull’affidabilità del titolare della licenza.
Applicando tali principi alla fattispecie, il Collegio ha ritenuto sussistente, al momento dell’adozione del provvedimento, una situazione di elevata conflittualità endofamiliare, prescindendo dall’accertamento di specifiche responsabilità del ricorrente. L’episodio dell’11 febbraio 2022 risultava essere solo l’esito di una serie di dissidi, come emerso dagli stessi atti del ricorrente, il quale aveva dichiarato di aver colpito il volto della convivente. La prognosi negativa era inoltre rafforzata dall’omessa adozione di cautele nella custodia delle armi, parte delle quali non era stata rinvenuta in sede di primo intervento ma consegnata successivamente, circostanza che aveva dato luogo a un decreto penale di condanna.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha ritenuto la revoca ragionevole in considerazione delle esigenze di tutela dell’incolumità personale. Sull’attualità del pericolo, ha evidenziato che il decorso di circa otto mesi dal ritiro cautelativo non era sufficiente a consolidare un mutamento della situazione, tanto più che l’attenuazione del pericolo prospettata dal ricorrente non era stata rappresentata all’Amministrazione in sede procedimentale, non essendo stata riscontrata la comunicazione di avvio del procedimento. Il Tribunale ha infine valorizzato che il ricorrente non aveva conseguito un’assoluzione nel merito ma un proscioglimento per intervenuta oblazione e ha escluso che i precedenti rinnovi del titolo potessero generare legittimi affidamenti, trattandosi di un controllo che si dispiega normalmente anche in occasione del periodico rinnovo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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