L’area ASI ricompresa nel primo PPA è esclusa dal vincolo paesaggistico (TAR Puglia n. 1266 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’area ricompresa nel primo piano pluriennale di attuazione, delimitata negli strumenti urbanistici come zona diversa da A e B alla data del 6 settembre 1985, è esclusa dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. Tale esclusione opera anche per l’area di sviluppo industriale che il piano regolatore comunale abbia tipizzato come zona produttiva in conformità al piano regolatore territoriale del consorzio ASI. Il diniego di autorizzazione paesaggistica che assoggetti l’area al vincolo ex lege è affetto da travisamento dei presupposti ed è illegittimo. La perimetrazione dei territori esclusi è attività ricognitiva dovuta in sede di adeguamento del piano al PPTR e non può fondare un autonomo regime vincolistico. L’interesse a impugnare l’atto di perimetrazione sorge solo dal momento in cui esso è applicato in concreto in senso lesivo.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un lotto compreso nell’Area di Sviluppo Industriale dell’agglomerato di Bari, sul quale insiste un opificio adibito a officina e concessionaria auto. Per liberare il piazzale pertinenziale dai materiali d’ingombro, la società ha progettato un ampliamento mediante struttura metallica chiusa da teli in PVC, da realizzare su superficie già pavimentata e impermeabilizzata.
Pur ritenendo l’area estranea al regime paesaggistico, la società ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza ha espresso parere sfavorevole, ritenendo l’intervento incompatibile con gli indirizzi sulle componenti idrologiche e con la disciplina del bene “fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del PPTR. Il Comune di Bari ha quindi emesso il diniego. La società ha impugnato il diniego, il parere presupposto e la deliberazione di Giunta comunale con cui è stata tracciata la perimetrazione delle aree di cui all’art. 38, comma 5, NTA del PPTR.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della delibera di perimetrazione. L’esigenza di impugnarla è sorta solo quando essa è stata interpretata e applicata dal Comune in senso lesivo, con il diniego: è da quel momento che la lesione assume concretezza e attualità.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 82, comma 6, d.P.R. n. 616/1977, che ha escluso dal vincolo generalizzato introdotto dal decreto Galasso le zone diverse da A e B ricomprese nei piani pluriennali di attuazione. La ratio è chiara: sottrarre alla tutela astratta le zone storicamente urbanizzate e quelle in cui i Comuni avevano concentrato i processi di urbanizzazione. La regola è confluita nell’art. 146, comma 2, d.lgs. n. 490/1999 e poi nell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, che conferma l’esclusione per le aree delimitate come zone diverse da A e B e ricomprese in piani pluriennali, a condizione che le previsioni siano state concretamente realizzate.
Il Collegio verifica che l’ASI di Bari era ricompresa nel primo piano pluriennale di attuazione, prorogato fino al 1985, con qualificazione di zona produttiva, e che il PRG comunale si era limitato a riprodurre la tipizzazione del piano regolatore territoriale consortile. A ciò si aggiunge la disciplina regionale: il PUTT/P ha qualificato l’ASI come “territorio costruito”, escluso dall’autorizzazione paesaggistica, e la successiva variante di adeguamento del PRG ha ribadito, all’art. 66 NTA, che le norme dell’art. 142, comma 1, non trovano applicazione nelle aree di sviluppo industriale.
Il Tribunale richiama la propria precedente sentenza della Sezione III n. 1124 del 2023, che ha escluso la persistenza del vincolo ex lege nelle aree incluse nei territori costruiti. Affermare che un’area, pur ricompresa tra i territori costruiti, resti soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) integra un travisamento della disciplina e un difetto di motivazione. La perimetrazione dei territori esclusi è ricognizione demandata al piano paesaggistico e non può essere utilizzata per reintrodurre il vincolo.
Il diniego è quindi annullato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni tecniche e giuridiche.
Nota della Redazione
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