Porto di fucile, la frequentazione di pregiudicati giustifica il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1843 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia al porto delle armi l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e può valorizzare, ai fini del diniego o del mancato rinnovo, sia fatti aventi rilevanza penale sia vicende e situazioni personali che non assumano tale rilevanza, anche estranee alla materia delle armi, dalle quali desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse. Il giudizio prognostico negativo può fondarsi anche sulla frequentazione di pregiudicati, quale condotta sintomatica idonea a incidere sul grado di affidabilità del richiedente. Il controllo giurisdizionale resta limitato alla verifica che la valutazione dell’Autorità di P.S. non sia ictu oculi errata, travisata nei fatti o manifestamente irrazionale, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’autorità competente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Cosenza il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il Questore ha respinto l’istanza rilevando l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa, alla luce di una serie di vicende risalenti: due condanne riportate dinanzi alla Pretura, un deferimento all’Autorità giudiziaria da parte del Corpo Forestale per esercizio venatorio in area protetta — poi seguito da assoluzione perché il fatto non costituisce reato —, un controllo in compagnia di soggetto deferito e una condanna del Tribunale di Cosenza per altra fattispecie.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazione delle norme del Tulps, contraddittorietà rispetto al rinnovo concesso nel 2014, carenza di motivazione e illogicità manifesta. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla asserita necessità di una condanna per uno dei reati tipizzati dagli artt. 11, 39, 42 e 43 R.D. n. 773/1931, il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404: la discrezionalità amministrativa consente di valorizzare anche fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, pure non attinenti alle armi, dai quali emerga una non completa affidabilità.
Quanto alla dedotta contraddittorietà con il rinnovo del 2014, il Tribunale osserva che il titolo richiesto risale a quell’anno, mentre l’ultimo fatto ritenuto è del 2016. La decisione impugnata non costituisce quindi una rivalutazione degli stessi fatti già esaminati, ma una valutazione di fatti nuovi alla luce dei precedenti: ciò destituisce di fondamento la censura.
Il terzo motivo — carenza di motivazione e difetto di istruttoria — è disatteso per le medesime ragioni del primo. Il Collegio ribadisce che la motivazione non si esaurisce nella valutazione dei fatti di reato, ma considera una pluralità di circostanze, comprese le frequentazioni del ricorrente, ponendo in relazione le sopravvenienze con i fatti anteriori, tra cui la violazione venatoria in area naturale protetta.
Sull’illogicità manifesta, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui il potere di controllo dell’Autorità di P.S. in materia di armi può esercitarsi in senso negativo anche in presenza di una condotta che, pur non integrando specifici illeciti penali, incida sul piano sintomatico sul grado di affidabilità: il diniego di rinnovo è legittimo se motivato con la frequentazione di pregiudicati (T.A.R. Calabria, sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7.6.2016, n. 2859). Data l’ampiezza della discrezionalità, non occorre una motivazione particolare, salvo che emerga irrazionalità o arbitrio (Cons. Stato, sez. III, n. 2294 del 2011; n. 3547 del 2014; n. 3687 e n. 5276 del 2016).
Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione dell’autorità competente, ma si limita a verificare che non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento o da manifesta irrazionalità (Cons. Stato, sez. III, n. 5678 del 2012; T.A.R. Calabria, sez. I, n. 1085 del 2025). Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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