Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: ricorso improcedibile per cessazione degli effetti (TAR Lombardia n. 132 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dal servizio adottato per inadempimento dell’obbligo vaccinale ex art. 4 ter d.l. 44/2021 cessa di produrre effetti lesivi quando la disciplina sopravvenuta elimina la previsione sospensiva e impone la riammissione in servizio degli interessati. Da tale cessazione deriva la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento e l’improcedibilità del ricorso. Non integra interesse attuale il mero avviso contenuto nel provvedimento circa la non computabilità del periodo di sospensione ai fini previdenziali, di anzianità e di avanzamento, in assenza di atti applicativi che ne abbiano tradotto in concreto gli effetti. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in sede esclusiva ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento notificato il 23 dicembre 2021 con cui è stato sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 ter d.l. 44/2021, introdotto dal d.l. 172/2021, unitamente all’atto di invito alla vaccinazione e al controllo del green pass del 17 dicembre 2021. Ha dedotto la carenza di potere dell’organo e l’illegittimità costituzionale della norma.

Costituitasi l’amministrazione, la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 135 del 28 gennaio 2022 per insussistenza del fumus boni iuris. In vista dell’udienza pubblica il Ministero dell’Interno ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione, qualificando la controversia come appartenente alla materia di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio condivide l’eccezione dell’amministrazione. L’atto impugnato si fondava sulle previsioni dell’art. 4 ter d.l. 44/2021, ratione temporis vigenti, che imponevano la vaccinazione al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e prevedevano la sospensione dall’attività lavorativa fino al completamento del ciclo vaccinale o, comunque, per sei mesi dal 15 dicembre 2021, termine poi prorogato al 15 giugno 2022 con il d.l. 1/2022.

Con il d.l. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4 ter.1 d.l. 44/2021: l’obbligo vaccinale è stato mantenuto con scadenza al 15 giugno 2022, ma è stata eliminata la previsione della sospensione per inadempimento. Ne è derivata l’immediata cessazione dell’effetto sospensivo e la riammissione in servizio dal 25 marzo 2022.

L’atto impugnato ha quindi perso efficacia lesiva e il ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. L’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021 collegava alla sospensione la non spettanza della retribuzione, ma tale profilo non rileva, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite. Né può fondare l’interesse l’inciso del provvedimento sulla non computabilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità, di scatti e di congedo: si tratta di un mero avviso, inidoneo a spiegare effetti giuridici in assenza di atti applicativi, come già ritenuto dal T.A.R. Milano, Sez. V, 21 novembre 2023, n. 2750.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desunta dalla motivazione dell’ordinanza cautelare e dalle considerazioni di pronunce su casi analoghi (T.A.R. Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2023, nn. 812 e 813), e sono liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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