Aree idonee fotovoltaico: c-ter e c-quater sono ipotesi cumulative, non concorrenti (TAR Toscana n. 1359 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, D. Lgs. n. 199/2021 individuano due distinte e cumulative ipotesi di idoneità ex lege delle aree all’installazione di impianti fotovoltaici. La lettera c-quater, introdotta dal D. Lgs. n. 50/2022, ha funzione ampliativa e carattere recessivo e residuale: fa espressamente salvo quanto previsto dalle lettere precedenti e non può essere interpretata, in eterogenesi dei fini, come limite alla loro operatività. Ne consegue che l’accertata sussistenza dei presupposti della lettera c-ter impone di ritenere l’area idonea, indipendentemente dalla verifica delle condizioni della lettera c-quater, la cui inapplicabilità non inficia l’idoneità derivante dalla prima disposizione. Il D.L. n. 63/2024 e il D.M. 21 giugno 2024 non si applicano alle istanze già avviate alla data di entrata in vigore, in forza della disciplina transitoria e del principio tempus regit actum.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune, in data 12 luglio 2023, istanza di accesso alla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un parco fotovoltaico con moduli a terra su terreni a destinazione agricola, invocando l’art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, D. Lgs. n. 199/2021. Il Comune negava l’abilitazione ritenendo non operativa la lettera c-ter per la destinazione residenziale delle aree e non applicabile la lettera c-quater per la ricomprensione dei terreni nel perimetro di un bene tutelato ai sensi dell’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004, identificato nel vecchio ponte sull’Arno.

La società impugnava il diniego con il ricorso n. 1314/2023, senza ottenere la tutela cautelare. Sopravvenuta una nota della Soprintendenza che confermava la tutela ope legis del ponte, il Comune annullava in autotutela il primo provvedimento e adottava un nuovo diniego, motivato anche in riferimento alla lettera c-ter. Avverso tale determinazione la società proponeva il ricorso n. 291/2024, chiedendo l’annullamento della parte demolitoria e della parte di reiezione.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio affronta la parte costruttiva del secondo provvedimento. Il quadro normativo transitorio dell’art. 20 D. Lgs. n. 199/2021 va letto, secondo la giurisprudenza richiamata, nel senso che le lettere c-ter e c-quater prevedono ipotesi cumulative di idoneità: la seconda aggiunge una nuova fattispecie e fa testualmente salva l’operatività della prima.

L’analisi sistematica conferma la lettura: la lettera c-quater ha esteso le aree legislativamente qualificate idonee, riferendosi a superfici non ancora antropizzate e con requisiti più restrittivi. La tesi comunale, che assegnava alla c-quater funzione limitatrice, condurrebbe a sterilizzare le lettere da a) a c-ter e a frustrare la ratio di incentivazione delle rinnovabili. Il Collegio richiama sul punto TAR Toscana n. 844 dell’8 luglio 2024 e TAR Piemonte n. 808 del 19 ottobre 2023.

Quanto alla normativa sopravvenuta, il D.L. n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, ha introdotto il comma 1-bis limitando l’installazione a terra in zone agricole. Il Collegio ritiene la disposizione inapplicabile per il principio tempus regit actum, richiamando Cons. Stato n. 7550 del 13 settembre 2024 e n. 7422 del 4 settembre 2024, e per la norma transitoria dell’art. 5, comma 2: la procedura abilitativa semplificata era già stata avviata. Analoghe conclusioni valgono per il D.M. 21 giugno 2024, privo di efficacia immediatamente cogente.

Nel merito, l’area è agricola, entro 500 metri da zone a destinazione industriale ai sensi del numero 1 della lettera c-ter, e non è assoggettata a vincoli della parte seconda del codice dei beni culturali. La tutela ope legis riferita dalla Soprintendenza riguarda il singolo manufatto, non l’intero foglio catastale. L’area è dunque idonea ex lettera c-ter, mentre la lettera c-quater non è applicabile per la distanza inferiore a 500 metri dal bene vincolato: ciò non inficia l’idoneità.

Il Collegio accoglie anche il motivo sull’autotutela, parimenti fondato sull’erronea interpretazione delle due lettere. Il primo diniego risulta illegittimo per le medesime ragioni: la motivazione contraddice il dispositivo. Entrambi i ricorsi sono accolti, con annullamento delle due determinazioni e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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