Nota prefettizia interlocutoria sull’accoglienza e inammissibilità per carenza di lesività (TAR Toscana n. 1353 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Prefettura, in riscontro alla richiesta di inserimento nel circuito dell’accoglienza, si limiti a rappresentare le difficoltà organizzative del riparto, a chiedere la segnalazione di eventuali soggetti vulnerabili e a preannunciare la segnalazione degli altri per il piano regionale ha natura interlocutoria e non provvedimentale. Essa non preannuncia alcun diniego, ma esprime un contegno collaborativo, sia pure nei limiti della compatibilità con le oggettive esigenze organizzative. Ne consegue la carenza di lesività dell’atto e l’inammissibilità del ricorso. La declaratoria di inammissibilità impone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

I ricorrenti, richiedenti protezione internazionale giunti in provincia di Siena, chiedevano alla Prefettura l’immediato inserimento nel circuito di accoglienza. L’Ufficio rispondeva con nota del 17 ottobre 2023, nella quale evidenziava che il territorio provinciale non è terra di sbarchi né di frontiera, che l’assegnazione dei posti dipende dai piani di riparto ministeriali e che i richiedenti non rientravano in alcuna programmazione, mancando unità abitative disponibili. La Prefettura precisava che avrebbe valutato in via straordinaria l’inserimento dei soggetti in condizioni di vulnerabilità certificata e che avrebbe segnalato gli altri per il piano di riparto regionale.

I ricorrenti impugnavano la nota davanti al TAR Toscana, sostenendo l’esistenza di un obbligo incondizionato di garantire l’inserimento nelle misure di accoglienza. In corso di causa quasi tutti venivano collocati nel sistema; uno solo non si presentava all’appuntamento presso la Questura. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023 la difesa rinunciava all’istanza cautelare. Con memoria del 20 settembre 2024 la parte chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la liquidazione dell’onorario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto della nota gravata. Da essa emerge che la Prefettura aveva chiesto alla difesa di segnalare gli eventuali soggetti vulnerabili, da inserire con priorità, e aveva rappresentato che gli altri sarebbero stati segnalati per il piano di riparto di competenza regionale. A tale riscontro, secondo quanto consta, non era seguito alcun ulteriore contatto, essendo stata notificata direttamente l’impugnazione.

Su questa base il TAR esclude che l’atto abbia natura provvedimentale. La nota è qualificata come interlocutoria: non contiene alcun diniego, nemmeno implicito, e manifesta anzi un contegno collaborativo volto a dare seguito alla richiesta dei ricorrenti. Le riserve espresse attengono alla compatibilità dell’inserimento con le difficoltà organizzative rappresentate e salvaguardano la priorità dei soggetti vulnerabili.

Il passaggio decisivo riguarda la lesività. Poiché l’atto non incide in senso negativo sulla sfera giuridica dei richiedenti, manca il presupposto dell’interesse a ricorrere. Il ricorso è pertanto inammissibile. La conclusione assorbe ogni questione sull’esistenza dell’obbligo di accoglienza prospettato dalla difesa, che il Tribunale non esamina nel merito.

La declaratoria di inammissibilità produce un effetto ulteriore sul piano del patrocinio gratuito. Ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocata, venendo meno la soccombenza che ne giustificava il mantenimento.

Le spese di lite sono infine compensate, in considerazione delle peculiarità del caso esaminato e dell’inserimento in accoglienza intervenuto in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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