Ferie non fruite e monetizzazione: irrilevante il piano di smaltimento non rispettato (TAR Puglia n. 1037 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute, in favore del dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile collocato in quiescenza, presuppone che la mancata fruizione del congedo ordinario sia dipesa da documentate esigenze di servizio. La circostanza che l’amministrazione abbia predisposto un piano di smaltimento delle ferie arretrate, ponendo il dipendente nelle condizioni di fruirne entro i termini, esclude la configurabilità di quelle esigenze ove il dipendente non ne abbia approfittato. Il diritto alle ferie ex art. 36 Cost. è irrinunciabile, ma la sua monetizzazione non costituisce un rimedio automatico alla cessazione del rapporto: resta subordinata all’accertamento della causa della mancata fruizione. L’onere di allegare e provare le esigenze di servizio ostative grava sul dipendente che invoca il compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, era stato collocato in quiescenza per inidoneità. Con istanza del 29 giugno 2020 aveva chiesto la monetizzazione di complessivi 165,75 giorni di congedo ordinario non fruito tra il 2016 e il 2020, oltre a un giorno di festività soppresse.

Il Ministero della Giustizia aveva riconosciuto il compenso solo per 112,50 giorni e un giorno di festività, negando i residui 51,25 giorni. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Puglia, invocando l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 e la giurisprudenza che circoscrive il divieto di monetizzazione ai soli casi di cessazione riconducibile a scelta del lavoratore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 riconosce al personale un congedo ordinario da 32 a 45 giorni annui, irrinunciabile e di regola non monetizzabile, fruibile entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e, se non goduto per indifferibili esigenze di servizio, entro il primo semestre successivo. La monetizzazione è ammessa alla cessazione del rapporto solo se il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

L’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 estende il compenso ai casi di decesso, cessazione per inidoneità e dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa. La giurisprudenza richiamata — TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1836 del 2012, Cons. Stato, Sez. III, n. 6012 del 2013, Sez. VI, n. 2736 del 2011 e n. 8631 del 2010 — è letta come ricognitiva del diritto alle ferie ex art. 36 Cost., riconosciuto anche nei periodi di aspettativa seguiti da dispensa.

Il punto decisivo è però fattuale. Il piano di smaltimento adottato dal Comandante provinciale aveva posto il ricorrente nella condizione di fruire delle ferie del 2016 e del 2017: 10 giorni entro il 30 giugno 2018 e 41,25 giorni entro il semestre successivo. Il dipendente non ne aveva usufruito e si era assentato per malattia continuativa prima di quelle scadenze.

Secondo il Tribunale, quella inerzia non è riconducibile ad esigenze di servizio. Il ricorrente non ha provato l’impedimento organizzativo, limitandosi a richiamare la condizione “sistemica” dell’unità di appartenenza. Il Collegio osserva che al momento dell’insorgenza dello stato di salute il dipendente versava già nelle condizioni ostative previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 39/2018 e dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

La pretesa relativa ai 51,25 giorni è quindi destituita di fondamento. Quanto al giorno di festività soppresse, il ricorrente nulla ha dedotto. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

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