ARERA inadempiente sull’approvazione dell’aggiornamento tariffario del PEF (TAR Lombardia n. 3337 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato da ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF validato dall’Ente Territoriale Competente integra inadempimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, poiché le deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023 non prevedono un termine perentorio di conclusione del procedimento di competenza dell’Autorità. Il provvedimento di validazione dell’ETC non è autonomamente impugnabile non perché privo di lesività, ma in quanto atto non definitivo, restando impugnabile l’atto di approvazione dell’Autorità. La deliberazione istruttoria con cui ARERA rinvia la conclusione e fissa il termine per il supplemento di istruttoria ha natura endoprocedimentale e non conclude il procedimento, né fa venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio.

Il Fatto

La ricorrente gestisce il servizio di igiene urbana in una serie di ambiti tariffari della Regione Puglia in forza di una gara indetta dall’AGER, che opera quale Ente Territoriale Competente. Ha redatto e trasmesso all’AGER l’aggiornamento 2024/2025 del PEF ai sensi del MTR-2, approvato con la deliberazione ARERA n. 363/2021 e aggiornato con la deliberazione n. 389/2023.

L’AGER ha validato l’aggiornamento con distinte determine, escludendo alcuni costi, e ha trasmesso gli atti ad ARERA per l’approvazione ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione n. 363/2021. La ricorrente ha impugnato la validazione davanti al TAR Puglia, che l’ha dichiarata inammissibile per non immediata impugnabilità dell’atto. Trascorso oltre un anno senza conclusione del procedimento, la ricorrente ha diffidato ARERA e ha proposto ricorso per silenzio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti n. 3109, 3110 e 3111 del 6.10.2025, resi su fattispecie sovrapponibile, e ne fa applicazione. La questione centrale riguarda l’esistenza di un termine per la conclusione del procedimento di approvazione del PEF validato.

Poiché la disciplina di settore non fissa alcun termine, soccorre la regola generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Ne deriva che l’inerzia di ARERA oltre i termini ivi previsti integra inadempimento all’obbligo di provvedere in modo espresso.

Il Tribunale ribadisce la qualificazione dell’atto di validazione dell’ETC: esso non è autonomamente impugnabile non in quanto atto non lesivo, bensì in quanto atto non definitivo. Ciò conferma che il rimedio esperibile è il ricorso avverso il silenzio, una volta spirato il termine per la conclusione.

Non vale a escludere l’inadempimento la deliberazione ARERA n. 409/2025, con cui l’Autorità ha disposto un supplemento di istruttoria e fissato il termine di 90 e 120 giorni per gli ambiti tariffari interessati. Il Collegio ne riconosce la natura endoprocedimentale: il provvedimento ha rinviato la conclusione, ma non l’ha definita, e pertanto non ha consumato l’obbligo di provvedere.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale accerta l’inadempimento e ordina ad ARERA di adottare un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., un Commissario ad acta. Segue la condanna alle spese di lite, liquidate per ogni singolo ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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