Potere dell’ARERA di rideterminare la tariffa idrica senza aggravio procedimentale (Cons. Stato n. 1582 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato attribuito all’ARERA non si esaurisce nella mera ratifica della proposta dell’ente di governo dell’ambito, ma costituisce esercizio di una potestà sostanziale volta a conformare la tariffa al metodo regolatorio. In tale potestà rientra la rideterminazione diretta della tariffa proposta, quantomeno quando le modifiche da apportare abbiano contenuto vincolato e non residuino margini di valutazione per il soggetto competente, senza che sia necessaria una nuova fase procedimentale il cui esito sarebbe predeterminato, in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento. La valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore deve avvenire secondo il costo storico risultante dalle fonti contabili obbligatorie, con esclusione delle rivalutazioni; il valore stimato in sede di trasformazione dell’ente pubblico in società per azioni costituisce rivalutazione, non costo di acquisizione.

Il Fatto

La società appellante gestisce il servizio idrico integrato in ambito regionale ed è stata destinataria di una delibera con cui l’ARERA ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, rettificando le elaborazioni presentate dall’ente di governo dell’ambito «alla luce della perdurante erronea valorizzazione delle immobilizzazioni». La rettifica ha comportato l’espunzione dei cespiti ritenuti non correttamente valorizzati e la rideterminazione della componente a copertura del costo delle immobilizzazioni, con nuovo calcolo del moltiplicatore tariffario per i conguagli.

La società ha impugnato la delibera e, con motivi aggiunti, la successiva predisposizione tariffaria 2024-2025 dell’ente d’ambito. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. Propone appello, deducendo incompetenza dell’Autorità, carenza di istruttoria e motivazione, sviamento di potere e l’inesistenza di alcun errore nella valorizzazione delle immobilizzazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 21, comma 19, del d.l. n. 201/2011 ha trasferito all’ARERA le funzioni in materia di servizi idrici con i medesimi poteri della legge n. 481/1995; l’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011 le attribuisce la definizione delle componenti di costo e l’approvazione delle tariffe; l’art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l’ente d’ambito predisponga la tariffa di base nel rispetto del metodo. Il d.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3, comma 1, lett. f), dispone che l’Autorità approvi le tariffe «impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni».

Da qui il rigetto del primo motivo. L’approvazione non è ratifica, ma potere sostanziale ed effettivo. Le “prescrizioni” a pena d’inefficacia si distinguono dagli “obblighi” la cui inosservanza conduce alla determinazione provvisoria: le prime riguardano una proposta completa da conformare al metodo, i secondi i casi di inerzia o lacunosità. Il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, correlato all’art. 97 Cost., esclude una fase ulteriore il cui esito sia vincolato.

Il secondo motivo è infondato: la delibazione ispettiva non è caducata dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio, intervenuto per violazione dei termini e senza conferma né smentita degli addebiti, e ben può essere posta a base di altre determinazioni anche per relationem. Il terzo motivo cade perché l’atto è esercizio della potestà tariffaria, privo di finalità afflittiva; la rideterminazione dei conguagli ristabilisce il recupero dei costi a favore degli utenti, non punisce il gestore.

Quanto al quarto motivo, l’art. 8 del MTI-3 — come già l’art. 8 del MTT, l’art. 16 del MTI e l’art. 14 del MTI-2 — impone il riferimento al costo storico di acquisizione, escluse le rivalutazioni. Il d.lgs. n. 141/1999 ha disposto la trasformazione dell’ente pubblico in società per azioni con continuità aziendale: la società subentra nei rapporti, si avvale dei beni già in godimento dell’ente e non sostiene alcun costo di acquisto. La stima peritale del capitale è rivalutazione, non acquisizione, né sussiste antinomia con la regolazione, avendo i due atti oggetto e finalità diversi. L’appello è respinto, con condanna alle spese e senza applicazione dell’art. 13-ter, comma 5, att. c.p.a., rispettando il gravame i limiti dimensionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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