Procedura a sportello e riapertura dei termini: par condicio dei concorrenti (TAR Calabria n. 2175 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella selezione pubblica articolata come procedura a sportello, il criterio cronologico di presentazione delle domande opera quale criterio di ammissione al contributo in presenza di risorse limitate. La riapertura dei termini disposta con la modifica della lex specialis, finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti attuatori, si applica anche ai soggetti pubblici che avevano già avanzato istanza. La soluzione opposta attribuirebbe alle domande pregresse un vantaggio oggettivo rispetto a quelle successive, in violazione del principio della par condicio competitorum e con vanificazione del fine perseguito dall’ampliamento. La comunicazione della modifica inviata all’indirizzo p.e.c. utilizzato dall’ente per trasmettere l’istanza è idonea a integrare la conoscenza del nuovo termine, non essendo ancora avviato l’esame delle domande.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipa alla procedura per la realizzazione di una proposta progettuale nell’ambito del Piano Integrato Cultura 2021, inoltrando la domanda in data antecedente alla modifica dell’avviso. Con decreto dirigenziale n. 8495 del 16.08.2021 la Regione amplia la platea dei soggetti ammessi e dispone la decorrenza ex novo dei termini di presentazione delle istanze.
Approvati gli elenchi provvisori e poi quelli definitivi, il Comune non risulta tra i progetti ammessi. Presenta quindi istanza in autotutela, riscontrata con nota che esclude la ricezione di nuove istanze dopo la pubblicazione del decreto. Il ricorrente impugna i provvedimenti deducendo violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990, eccesso di potere e lesione dell’affidamento, contestando anche l’invio della comunicazione a un indirizzo p.e.c. diverso da quello indicato in domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la selezione si svolge nella forma della procedura a sportello, nella quale la progressione cronologica dell’invio delle domande, a fronte di uno stanziamento limitato e non superabile, costituisce criterio di ammissione al contributo.
Su questa base interpreta il decreto dirigenziale n. 8495/2021 nel senso che la prescrizione della decorrenza ex novo dei termini, con ammissibilità delle sole istanze successive, si estende anche ai soggetti pubblici che avevano già presentato domanda. La ragione è sistematica: diversamente opinando, le domande pregresse conseguirebbero un vantaggio oggettivo rispetto a quelle presentate dopo la riapertura, in contrasto con la par condicio competitorum e con il fine stesso dell’ampliamento della platea.
Quanto al profilo della comunicazione, il Collegio rileva che l’indirizzo p.e.c. presso cui il Comune è stato avvisato coincide con quello utilizzato dallo stesso ente per trasmettere l’istanza di partecipazione. Poiché in quella data l’esame delle domande non era ancora stato avviato, si trattava dell’unico recapito conosciuto dalla Regione, non potendo essere individuato il diverso indirizzo indicato dal ricorrente all’interno dell’istanza.
Le censure sono pertanto disattese e il ricorso è respinto, con assorbimento delle eccezioni processuali. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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