Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 3280 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quanto al diritto di credito inadempiuto, non ha contenuto costitutivo, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi comunque verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’Ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1048/2023, pubblicata il 22.03.2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 29.2.2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma di euro 500,00 all’anno per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di condannare l’intimato alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il punto giuridicamente centrale riguarda la delimitazione dell’oggetto del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione: va verificata l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che attribuisce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici l’intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro prima dell’azione esecutiva.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
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Nota della Redazione
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