L’art. 172 bis cod. nav. esonera dalle annotazioni ma non consente di far ruotare un unico equipaggio su più unità (TAR Emilia-Romagna n. 61 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 172 bis cod. nav. attribuisce all’autorità marittima il potere di autorizzare, in caso di trasbordo, la sola esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, quando la particolare organizzazione del lavoro a bordo richieda la rotazione del personale tra navi e galleggianti del medesimo armatore. La norma non consente di impiegare un unico equipaggio su più imbarcazioni: ciascuna unità deve restare regolarmente armata ed equipaggiata, qualitativamente e quantitativamente, secondo la tabella di armamento. Le note con cui l’autorità marittima chiarisce le modalità applicative della norma non costituiscono revoca delle autorizzazioni già rilasciate e non richiedono, pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti, pescatori operanti nella circoscrizione dell’Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, nell’ambito della competenza della Capitaneria di Porto di Rimini, sono titolari di autorizzazioni ex art. 172 bis cod. nav. Essi ritenevano di poter dotare ciascuna delle due barche in possesso di un equipaggio ridotto, facendo transitare il personale da un’unità all’altra: la barca in attività avrebbe rispettato la tabella minima di armamento, mentre l’altra sarebbe rimasta ferma in porto.

Hanno impugnato la nota del 09.04.2024 con cui l’Ufficio di Cattolica ha precisato che le nuove autorizzazioni sarebbero state rilasciate alle sole unità regolarmente armate ed equipaggiate secondo la tabella di armamento, nonché l’atto di conferma del 10.05.2024. Davanti al giudice amministrativo hanno dedotto la violazione degli artt. 7, 21 bis e 21 quinquies della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 172 bis cod. nav. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una considerazione dirimente: le autorizzazioni prodotte in giudizio dalle ditte ricorrenti contengono già, alla lett. c), la medesima prescrizione contestata, ossia l’obbligo di rispettare per ciascuna unità la composizione quantitativa e qualitativa dell’equipaggio prevista dalle rispettive tabelle di armamento.

Da qui la qualificazione delle note impugnate. Esse non sono atti di revoca: l’inciso secondo cui le eventuali autorizzazioni non in linea sono da considerarsi prive di efficacia risulta irrilevante nel caso concreto, perché le autorizzazioni rilasciate sono conformi al dettato normativo. Gli stessi atti autorizzativi prevedono che la revoca consegua solo all’inosservanza delle disposizioni in essi contenute e vada adottata con specifico provvedimento. Ne deriva l’infondatezza dei primi tre motivi: non essendovi revoca, non era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né ricorrono i presupposti dell’art. 21 quinquies.

Nel merito, il Giudice amministrativo legge l’art. 172 bis cod. nav. nel suo dato testuale: la norma esonera dalle annotazioni di imbarco e sbarco, sostituendole con comunicazioni all’autorità marittima, ma non autorizza la rotazione di un solo equipaggio su una pluralità di navi, che devono essere tutte regolarmente armate ed equipaggiate. L’interpretazione è confortata dai lavori preparatori richiamati nell’atto di conferma e dal parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha escluso l’applicabilità della norma quando una delle unità resti ciclicamente in posizione di disarmo per carenza di equipaggio.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la nota del 09.04.2024 ripropone una prescrizione già presente nelle autorizzazioni e in precedenti note dell’autorità marittima; la conferma del 10.05.2024 chiarisce che la norma non mira ad armare le unità “ad intermittenza”, ma ad agevolare la particolare organizzazione del lavoro a bordo, senza incidere sulle tabelle minime di armamento e sul fine pubblico della sicurezza della navigazione. Non è pertanto invocabile il principio di continuità amministrativa, né una prassi locale contraria alla disciplina può inficiare la legittimità dell’orientamento. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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